Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione Annulla per Mancata Valutazione
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 34345/2025, offre un importante chiarimento sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Questo principio consente al giudice di non punire l’autore di un reato quando il danno o il pericolo causato sia estremamente esiguo. La Suprema Corte, in questo caso, ha annullato una condanna non per l’insussistenza del reato, ma perché il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato questa specifica causa di esclusione della punibilità.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) emessa dalla Corte di Appello di Catania. L’imputato, ritenuto responsabile di essersi appropriato di beni mobili appartenenti a un’associazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basando la sua difesa su due motivi principali:
1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che ne ricorressero tutti i presupposti.
2. La sussistenza di un errore scusabile, che avrebbe dovuto escludere la sua colpevolezza.
La Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo che fosse chiara la consapevolezza dell’imputato di non avere la titolarità esclusiva dei beni in questione.
La Valutazione della Particolare Tenuità del Fatto secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso con un ordine logico preciso. In primo luogo, ha rigettato la tesi dell’errore scusabile, confermando la valutazione della Corte d’Appello sulla piena consapevolezza dell’imputato. La parte più significativa della sentenza, tuttavia, riguarda l’altro motivo di ricorso.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. I giudici hanno stabilito che, sulla base della sentenza impugnata, non era possibile determinare se i presupposti per la particolare tenuità del fatto fossero stati correttamente esaminati. In assenza di specifici accertamenti di merito su questo punto, la decisione della Corte d’Appello risultava carente di motivazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e dirette. I giudici hanno osservato che per poter escludere l’applicazione della causa di non punibilità, il giudice di merito deve compiere un’analisi approfondita dei fatti, valutando concretamente l’entità del danno o del pericolo, le modalità della condotta e il grado della colpevolezza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello si era limitata a confermare la responsabilità penale, senza però dedicare un’adeguata motivazione al rigetto, implicito o esplicito, dell’istanza difensiva sull’art. 131-bis c.p. Questo vuoto motivazionale ha reso la sentenza viziata, poiché non permette di comprendere le ragioni per cui si è ritenuto di non applicare una norma che, se ne ricorrono i presupposti, ha un effetto decisivo sull’esito del processo. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando gli atti a un’altra sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo e più approfondito esame.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accertamento della responsabilità per un reato non esaurisce il compito del giudice. È necessario che egli valuti anche la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, come la particolare tenuità del fatto, fornendo una motivazione completa e logica. Questa sentenza sottolinea come l’art. 131-bis c.p. non sia una mera facoltà discrezionale, ma un istituto giuridico la cui applicabilità deve essere vagliata con rigore ogni qualvolta venga sollevata dalla difesa o emerga dagli atti processuali. L’implicazione pratica è un richiamo ai giudici di merito a non trascurare l’analisi di questo istituto, garantendo così che la risposta sanzionatoria dello Stato sia sempre proporzionata alla gravità concreta del fatto commesso.
Quando un reato può non essere punito per particolare tenuità del fatto?
Un reato può non essere punito quando, secondo l’art. 131-bis c.p., l’offesa è particolarmente tenue per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, e il comportamento dell’autore non risulta abituale. La sentenza sottolinea che il giudice di merito ha l’obbligo di valutare attentamente la sussistenza di tali presupposti.
Cosa significa ‘annullamento con rinvio’ nel caso specifico?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato la decisione della Corte di Appello solo per quanto riguarda la valutazione sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. Il caso torna quindi alla Corte di Appello di Catania (in diversa composizione), che dovrà riesaminare esclusivamente questo punto, fornendo una motivazione adeguata. La dichiarazione di responsabilità per il reato, invece, non è stata messa in discussione.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto insufficiente la sentenza d’appello?
La sentenza d’appello è stata ritenuta insufficiente perché non conteneva un’adeguata motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità. I giudici di Cassazione hanno evidenziato che non era possibile evincere, dalla sentenza impugnata, se fossero stati compiuti i necessari ‘accertamenti di merito’ per verificare la sussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34345 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME – Presidente – Sent.1231/2025
NOME COGNOME
Ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania in data 29/01/2025;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, in data 03/09/2025.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha sostanzialmente confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 646 cod. pen., deducendo:
violazione di legge per la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., ricorrendone i presupposti;
1.1. In via logica, Ł prioritario l’esame del motivo terzo, concernente la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘errore scusabile ex art. 47, terzo comma, cod. pen., che escluderebbe la punibilità.
1.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha congruamente motivato sul punto evidenziando l’insussistenza dei presupposti per invocare l’errore scusabile essendo chiaro al COGNOME che la titolarità e la gestione dei mobili RAGIONE_SOCIALE‘associazione non gli spettasse, quantomeno in via esclusiva, trattandosi di beni riconducibili all’RAGIONE_SOCIALE provinciale sulla base dei contratti di comodato del 2010 e del 2015 (cfr. pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Fondati sono, invece, sia il primo che il secondo connesso motivo.
Dal momento che, dalla sentenza impugnata, non Ł possibile evincere, in assenza di accertamenti di merito, la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, occorre annullare la sentenza impugnata con rinvio, per il relativo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 23/09/ 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME