Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 15/12/2022 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/12/2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Mantova in data 25/02/2022 all’esisto di giudizio abbreviato ed impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia e dall’imputato NOME COGNOME, rideterminava la pena nei confronti di quest’ultimo, in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen., in mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 210 di multa.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa corretta valutazione degli atti processuali specificamente indicati in sede di gravame che avrebbero dovuto comportare una pronuncia assolutoria. La Corte territoriale, partendo dal dato storico-fattuale in ordine all’ascrivibilità a COGNOME della prima e dell’ultima condotta contestata, ha presunto che l’imputato fosse in possesso della carta di credito di COGNOME COGNOME anche nel momento della consumazione delle condotte intermedie. Sulla base della presunzione del possesso intermedio della carta di credito, i giudici di appello hanno ritenuto che l’indebito uso della stessa fosse ascrivibile al COGNOME. In realtà, non emergendo la prova dell’attribuibilità dell’evento all’imputato, la Corte territoriale ha effettuato un giudizio inferenziale dando una sfumatura soggettiva ed arbitraria alle azioni dell’imputato, senza ancorare tali considerazioni alle risultanze fattuali poiché non provate dall’accusa.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale non ha preso posizione sulla richiesta difensiva di applicazione dell’istituto de quo richiesto dall’impugnante in sede di gravame.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del giusto trattamento sanzionatorio ed alla corretta applicazione del vincolo della continuazione. La riforma della sentenza impugnata in relazione ai fatti non provati (due episodi) riverbererà effetti sul trattamento sanzionatorio necessariamente da rideterminare. Nella sentenza in parola, riformata successivamente all’impugnazione della Procura generale, con il riconoscimento della “continuazione interna” e con la conseguente reformatio in peius della pena, vi è un’evidente lacuna motivazionale. Nello sciogliere il vincolo della continuazione tra le varie condotte, sarebbe stato opportuno indicare quale
fossero le condotte rilevanti ed il loro apporto causale alla determinazione della pena finale, ovvero se le stesse fossero un unicum, visto il lasso temporale in cui le stesse sono state commesse. Il ricorrente reitera in questa sede l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto: della pena edittale del reato, dell’esiguità del danno e della condotta dell’imputato susseguente al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo; è inammissibile nel resto.
Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.
All’imputato ricorrente sono state attribuite le seguenti condotte di abusivo utilizzo della carta di credito rilasciata dalla Banca Monese, intestata a COGNOME, tutte poste in essere in data 09/02/2019:
pagamento presso RAGIONE_SOCIALE all’interno dell’ospedale Poma di Mantova, alle ore 8.26 (per l’importo di euro 14,00);
prenotazione booking, alle ore 10.54 (con spesa di euro 55,25);
n. 3 pagamenti presso RAGIONE_SOCIALE carburanti RAGIONE_SOCIALE, alle ore 11.10 (per l’importo complessivo di euro 75,00);
pagamento presso RAGIONE_SOCIALE di Curtatone, alle ore 12.41 (per l’importo di euro 11,23);
tentativo di pagamento presso RAGIONE_SOCIALE di Curtatone, alle ore 13.50 (per l’importo di euro 11,10).
Si legge nella sentenza di appello: “… pacifica è la responsabilità del prevenuto in ordine all’abusivo utilizzo delle carte di credito della persona offesa in Mantova presso il bar RAGIONE_SOCIALE e in Curtatone presso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (luoghi ove il COGNOME era stato riconosciuto dai militari tramite la visione dei filmati tratti dal sistema di videosorveglianza), si osserva che la prova dell’uso, da parte del COGNOME, della suddetta carta di credito anche per la prenotazione booking e presso il RAGIONE_SOCIALE di carburante API è all’evidenza desumibile dal contesto spazio-temporale in cui tali ulteriori condotte sono state realizzate. Invero, va segnalato che il pagamento relativo alla prenotazione booking e il tentativo di pagamento presso il RAGIONE_SOCIALE di carburante API è chiaramente attribuibile all’imputato, in quanto condotte realizzate dopo l’utilizzazione della carta di credito presso il bar RAGIONE_SOCIALE e prima di quanto commesso presso gli esercizi commerciali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. E’ sin troppo evidente che per escludere la responsabilità penale in ordine a quelle intermedie occorrerebbe affermare non solo l’inverosimile ipotesi (peraltro neppure prospettata
dall’imputato) che il COGNOME, dopo aver utilizzato la carta presso il bar RAGIONE_SOCIALE, non solo l’avesse smarrita o di essa fosse stato derubato (sicchè ignoti l’avrebbero utilizzata per rifornirsi di carburante presso il RAGIONE_SOCIALE Api), ma addirittura che della stessa fosse poi tornato fortunosamente in possesso, sicchè in tal modo l’avrebbe nuovamente adoperata presso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, L’assoluta carenza di plausibilità di una tale singolarissima ipotesi, che postulerebbe l’estraneità dell’imputato ai passaggi “di mano in mano” della carta di credito (laddove, in taluni casi, sarebbe comunque ravvisabile la sua responsabilità concorsuale), non merita ulteriore commento”.
Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la “strada”, conducente all’inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
La Corte territoriale ha ritenuto che gli argomenti addotti dall’imputato con riferimento al trattamento sanzionatorio, concernenti il comportamento processuale tenuto dallo stesso, siano inidonei a far ritenere sproporzionata la pena inflitta. Si è in particolare riconosciuto che “il tentativo del COGNOME di risarcir il danno alla persona offesa … è già stato valorizzato dal giudice di primo grado mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Concessione, peraltro, benevola, tenuto conto dei precedenti penali specifici (anche gravi) riportati dal COGNOME … Manifestamente inammissibile si appalesa la richiesta di riconoscere i benefici di legge (ostano alla concessione del beneficio della non menzione della condanna i precedenti penali; della sospensione condizionale della pena l’imputato ha già usufruito due volte”. Trattasi di argomentazione di merito, ampiamente giustificabile, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
4. Fondato è, invece, il secondo motivo.
4.1. Come è noto, il d.lgs. n. 150/22 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022 ma, come è noto, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2022, ed entrato in vigore nella medesima data), che, all’art. 6, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 150/2022, l’art. 99-bis, in forza del quale si prevedeva come data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, quella del 30 dicembre 2022. Ne consegue che alla data della deliberazione della sentenza di appello (15/12/2022), le disposizioni del d.lgs. n. 150/22 non erano ancora entrate in vigore.
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La nuova disposizione dell’art. 131-bis cod. pen., vigente dal 30/12/2022, prevede l’applicabilità dell’istituto nei reati per i quali, con riferimento alla pen detentiva, la stessa non sia superiore nel minimo a due anni.
La vecchia disposizione dell’art. 131-bis cod. pen., vigente sino al 29/12/2022, prevedeva l’applicabilità dell’istituto nei reati per i quali la pena detentiva non fosse superiore nel massimo a cinque anni.
Il reato contestato (art. 493-ter cod. pen.) prevede, con riferimento alla pena detentiva, una sanzione compresa tra il minimo di uno ed il massimo di cinque anni di reclusione.
Pertanto, sia sulla base della vecchia normativa che della nuova, per il reato contestato al COGNOME la sanzione edittale consentiva l’applicabilità in astratto della speciale causa di estinzione del reato.
La motivazione con la quale la stessa è stata negata appare del tutto illogica, limitandosi alla mancata vigenza della nuova disposizione dell’art. 131-bis cod. pen., nella specie, per le ragioni dinanzi esposte, del tutto ininfluente (cfr., per fattispecie del tutto assimilabile, Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla, non mass.).
4.2. Fermo quanto precede, evidenzia inoltre il Collegio come la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’en delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064): i predetti indici di valutazione sono stati, nella fattispecie, completamente pretermessi, circostanza che giustifica ed impone il provvedimento di annullamento con rinvio ai fini della valutazione della ricorrenza o meno dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Alla pronuncia consegue altresì il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della causa di n punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul pun altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso resto.
Così deciso in Roma il 19/12/2023.