Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45548 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRATO il 18/07/1995
avverso la sentenza del 20/10/2023 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente all’omessa decisione sulla richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.
2./
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 20 ottobre 2023 il Tribunale di Prato ha condannato NOME COGNOME alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, per avere portato sulla propria auto, senza giustificato motivo, una mazza da baseball, in particolare escludendo che la sua finalità fosse l’asserito uso sportivo. Ha negato la concessione della sospensione condizionale solo per ragioni di opportunità, «dato che la pena irrogata è di natura pecuniaria».
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La sentenza afferma erroneamente che il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione, avendo egli detto che la mazza era destinata solo ad un uso sportivo, e omette del tutto di motivare circa la configurabilità del reato, in quanto tace in merito alle circostanze del rinvenimento della mazza, benché la norma punisca il porto di un’arma impropria solo se essa è chiaramente utilizzabile, stanti le circostanze di tempo e luogo, per l’offesa alla persona.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in merito all’omessa assoluzione per la particolare tenuità del fatto e all’omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna.
La sentenza qualifica il fatto come “di lieve entità” e concede le attenuanti generiche, valutando anche l’opportunità di non concedere la sospensione condizionale della pena nell’interesse dell’imputato, ma non motiva sulla omessa concessione dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., che pure era stata richiesta, e dell’ulteriore beneficio indicato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa decisione sulla richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
2. Il primo motivo di ricorso, relativo al merito della decisione, è infondato.
La motivazione della sentenza è corretta, nella parte in cui ha escluso la rilevanza della giustificazione fornita in merito al porto della mazza, in quanto precisa che essa è stata fornita solo nel corso del dibattimento, attraverso una dichiarazione scritta depositata dal difensore. Questa Corte, però, ha affermato che «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 april 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187). La sentenza, inoltre, motiva sufficientemente in merito alla chiara utilizzabilità della mazza per una finalità offensiva, in quanto descrive le circostanze in cui è avvenuto il porto, avendola il ricorrente detenuta sull’auto da lui guidata, ferma in mezzo alla strada, davanti ad un’agenzia di scommesse, con il motore acceso. Tali circostanze irregolari, che insospettirono i carabinieri e giustificarono il controllo del veicolo, sono state logicamente ritenute sufficienti per ritenere che il porto dell’arma, oltre ad essere ingiustificato, avesse una immediata finalità di offesa verso le persone.
3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato.
Dal verbale di udienza, richiamato nella sentenza, risulta che il difensore, nelle sue conclusioni, aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Tale richiesta imponeva una decisione da parte del giudice, trattandosi di uno specifico punto affrontato dall’imputato. Il giudice non ha concesso l’assoluzione così richiesta, ma non ha motivato in alcun modo la sua decisione, né è possibile, dal complesso della motivazione, dedurre che l’abbia valutata implicitamente non concedibile. La motivazione implicita è consentita anche in ordine alla omessa concessione dell’assoluzione per la particolare tenuità del fatto, in quanto «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097). Nella presente sentenza, però, non vi sono elementi da cui dedurre che il giudice abbia ritenuto grave, o comunque non particolarmente tenue, il fatto commesso, avendolo egli qualificato come “di lieve entità”, ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, ed avendo altresì concesso le attenuanti generiche, sia pure giustificandole solo con la corretta condotta processuale del ricorrente. E’ stato stabilito, dalla giurisprudenza di legittimità, che non vi è incompatibilità tra riconoscimento della fattispecie della “lieve entità”, nel porto ingiustificato di un
oggetto atto ad offendere, e l’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.pen. (vedi Sez. 1, n. 41261 del 07/03/2017, Rv. 271262), stante la diversa portata di quest’ultimo istituto, e non vi è contraddizione neppure tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche (vedi Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112). La mancata concessione dell’assoluzione, però, avrebbe dovuto essere specificamente motivata, sia per la sussistenza di una esplicita richiesta dell’imputato, sia per escludere ogni contraddittorietà nella valutazione circa la gravità del fatto.
La sentenza è viziata anche per l’omessa motivazione in merito alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. Tale beneficio è concedibile anche ex officio, in base agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., ed anche sotto questo profilo la motivazione appare contraddittoria, avendo il giudice ritenuto il fatto di modesta gravità e concedibile, in astratto, la sospensione condizionale della pena, senza però motivare in alcun modo la omessa concessione dell’ulteriore beneficio, anch’esso astrattamente concedibile stante la incensuratezza dell’imputato, secondo quanto risulta dal certificato penale in atti. Questa Corte ha affermato, infatti, che «La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato» (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787; Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, limitatamente al secondo motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio su tali punti, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della non menzione della condanna con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti al Tribunale di Prato in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 09 ottobre 2024 Il Consigliere estensore