Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46013 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOMENOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a PALERMO il 12/09/1991
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19/03/2024, ha riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 29/01/2020 – che aveva riqualificato il fatto ascritto alla ricorrente ex art. 648 cod. pen. ai sensi dell’art. 647 cod. pen. con conseguente assoluzione della stessa perchØ il fatto non Ł piø previsto come reato – appellata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, affermando la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., con conseguente condanna alla pena di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, proponendo un solo motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perchØ omessa e del tutto apparente in relazione agli artt. 131bis e 648 cod. pen. La Corte di appello ha valutato negativamente la possibile applicazione dell’art. 131bis cod. pen. con formule totalmente
stereotipate, che non hanno in alcun modo ed effettivamente affrontato il tema della ricorrenza o meno dei presupposti previsti dalla legge quanto a tale disciplina.
La Procura generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso Ł fondato.
Effettivamente, per come denunciato con il motivo di ricorso e riscontrato nelle proprie conclusioni dalla Procura generale, la Corte di appello ha reso in ordine alla possibile applicazione della disciplina di cui all’art. 131bis cod. pen. una motivazione del tutto stereotipata, astratta e, dunque, apparente ed in concreto omessa.
Non Ł stata, infatti, in alcun modo riscontrata la oggettiva modestia e scarsa offensività della condotta ascritta, la mancanza di abitualità della condotta, il comportamento tenuto dalla ricorrente (anche mediante la immediata riconsegna del bene durante le indagini) e l’incensuratezza della stessa. Ricorrono, dunque, una serie di elementi in considerazione dei quali poteva effettivamente essere applicata la disciplina di cui all’art. 131bis cod. pen.
Sul tema, occorre ricordare che questa Corte ha affermato – con principio che qui si intende ribadire – che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., sebbene non sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/11/2022, Delano, Rv. 283044-01). Ancora, si deve ribadire, attesa l’epoca di commissione del fatto ascritto (2017), che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284241-02). Acquista rilievo, conseguentemente, per effetto della novellazione dell’art. 131bis cod. pen., anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sØ sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497-01; Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, COGNOME, Rv. 284975-01). In particolare, si Ł osservato con argomentazioni che si condividono – che: ‘Per effetto dell’indicata modifica, invece, la condotta post factum Ł uno – ma non certamente l’unico, nØ il principale – degli elementi che il giudice Ł chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l’offesa. Peraltro, come si desume dalla Relazione illustrativa all’indicato d.lgs., il legislatore delegato ha volutamente utilizzato un’espressione ampia e scarsamente selettiva – quale, appunto, «condotta susseguente al reato» allo scopo di «non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte post delictum , potrà fare affidamento su una locuzione elastica ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.». Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista
cronologico-temporale, dovendo essere “susseguenti” al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell’offesa. Ciò vale non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell’offesa – quali le restituzioni, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l’accesso a programmi di giustizia riparativa, o, come nel caso in esame, l’intervenuta eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi – ma anche, e specularmente, quando delle condotte aggravino la lesione – inizialmente “tenue” – del bene protetto. Va precisato, infine, come pure emerge dalla Relazione illustrativa (p. 346), che la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell’art. 131bis cod. pen., non come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., ossia la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo; l’intensità del dolo o della colpa: elementi tutti che, nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice Ł chiamato a valutare per apprezzare il grado dell’offesa. Ciò significa che le condotte post delictum non potranno di per sØ sole rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto – dando così luogo a una sorte di esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma, come detto, potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio sulla misura dell’offesa, giudizio in cui rimane centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto, e, quindi, la valutazione del danno o del pericolo verificatisi in conseguenza della condotta’ (così, Sez. 3, n. 18029/2023, cit.).
Ciò premesso, non essendo necessario nel caso concreto una qualsiasi valutazione complessiva dei profili di fatto relativi alla condotta tenuta dalla COGNOME, può essere riconosciuta in questa sede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39337 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264554-01, in motivazione; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266594-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ l’imputata non e’ punibile per particolare tenuita’ del fatto.
Così Ł deciso, 26/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME