Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15049 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/10/1978
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORT)APPELLO di LECCE
letto il ricorso dell’avv. NOME COGNOME gli atti e la nota di conclusioni; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta le conclusioni di cui alla requisitoria della sostituta P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p. (non convertito ex art. art. 611, comma 1- bis, lett. b, c.p.p.)
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RITENUTO IN FATTO
Ngon NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3/07/2024, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminata la pena in ordine al delitto di ricettazione, contestata nell’ipotesi del fatto di particolare tenuità.
La difesa affida il ricorso a due motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine all’omessa pronuncia di non doversi procedere ai sensi dell’art. 131-bis cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di merito, in relazione al reat di cui all’art. 474 cod. pen., sia pervenuta ad una declaratoria di prescrizione, anziché applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Tale pronuncia sarebbe stata più favorevole per l’imputato in quanto avrebbe inciso anche sulla ricettazione che la Corte di merito, proprio in ragione della lieve entità del delitto presupposto (non asseverata dalla pronuncia di prescrizione), avrebbe potuto applicare anche con riguardo a quest’ultimo reato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine all’omessa prova della registrazione dei marchi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 10 febbraio 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con conclusioni del 4 marzo 2025, la difesa ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.
Riguardo al delitto di cui all’art. 474 cod. pen., osserva il Collegio che, sebbene la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. poskessere rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 j
cod. proc. pen., può ben dubitarsi che tale formula di proscioglimento sia più favorevole rispetto alla prescrizione.
Invero, mentre la prescrizione è una causa di estinzione del reato e degli effetti penali ad esso conseguenti inerenti alla persona del colpevole, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276463 – 01) e può costituire indice preclusivo per una nuova applicazione dell’istituto se foriera di abitualità ai sensi del comma 4 dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591 – 01; in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.).
Inoltre, mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutt intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica e, inoltre, diverse sono le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento.
Al riguardo, va richiamato il consolidato principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui «La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 – 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 – 01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885 – 01).
E tanto a prescindere dall’ulteriore e preliminare rilievo che il ricorrente non indica affatto gli indici di fatto in forza dei quali la Corte d’appello avrebbe dovut riconoscere la particolare tenuità del fatto.
Inoltre, anche laddove il giudice del merito avesse riconosciuto la particolare tenuità del fatto in relazione al delitto presupposto di cui all’art. 474 cod. pen. non ne consegue affatto, per come erroneamente prospetta il ricorrente, che tale giudizio debba estendersi anche alla ricettazione.
E tanto non solo perché l’art. 648, comma 3, cod. pen., nello stabilire che le disposizioni sulla ricettazione si applicano anche quando l’autore del delitto presupposto non è punibile, tende a ribadire l’autonomia tra i due reati, ma anche perché il giudizio di particolare tenuità del fatto va condotto alla stregua di indic
normativi che vanno riferiti a ciascuna fattispecie di reato, tenendo conto anche dell’oggettività giuridica, non affatto sovrapponibile nel caso in esame.
3. Il secondo motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul terzo motivo di appello
(v. pag. 2), con cui il ricorrente lamentava l’assenza di prova in merito alla registrazione dei marchi che si assumono contraffatti.
Si tratta di profilo che assume rilievo in quanto investe la delittuosa provenienza dei beni che si assumono oggetto di ricettazione e che richiede
accertamenti di fatto demandati al giudice del merito.
4. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso, il 18 marzo 2025.