Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 34779 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 34779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cutro il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Parma del 17 ottobre 2023, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui l’imputato era stato condannato, per il di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella sua qualità di amminist
di fatto di una società, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti a evasione di imposte nella dichiarazione riferita all’anno 2014.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso pe cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con riferimento al diniego del riconoscimento del causa di non punibilità ivi prevista. Non si sarebbe considerato che la vigen formulazione dalla disposizione, applicabile retroattivamente in bonam partem in ragione della sua natura sostanziale, ricomprende i reati per i quali è previst pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione, tra i quali rient quello per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Deve premettersi che lo stesso non riguard l’accertamento della responsabilità penale, che deve pertanto essere ritenut definitivo.
Il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all’imput stato commesso il 12 settembre 2015 e ha per oggetto elementi passivi fittizi pe euro 9.980,00, con un’evasione di imposta di euro 2.745,00. Secondo la formulazione della disposizione incriminatrice vigente all’epoca del fatto, il re era punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; secondo formulazione attualmente vigente, se – come nel caso di specie – l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusio un anno e sei mesi a sei anni” (comma 2-bis del richiamato art. 2).
Tale essendo la cornice edittale, la Corte d’appello ritiene che l’art. 131 cod. pen. possa trovare applicazione solo per i reati per i quali è prevista la detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, implicitamente richiamando la formulazione della disposizione vigente fino al 29 dicembre 2022. Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, a partire dal 30 dicembre 2022 l’applicazione della causa di non punibilità è però consentita per i reati per i è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, fra cui rient la fattispecie in esame.
La retroattività di tale nuova formulazione è già stata affermata da quest Corte, la quale ha precisato che la causa di non punibilità per la particolare ten del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, com lettera c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata
vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 d 27/01/2023, Rv. 284241 – 02).
La preclusione del limite di pena a cui fa riferimento la Corte di appello dunque, insussistente.
Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologn perché proceda a nuovo giudizio sul punto, con libertà di esito, facend applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità d sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul pu ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Visto l’art. 624 cod. proc. p dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della pen responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 28/08/2025.