Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata Tunisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020, successivo art. 8 D.L. 198/2022 e successive modifiche, art. 17 D.L. n. 75/2023.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell’8 gennaio 2024 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 7 luglio 2022, con cui la ricorrente è stata condannata in ordine al reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate (artt. 56, 628, comma 2, cod. pen. e artt. 582, 585, 576, comma 1, n. 1 cod. pen.).
Con un unico motivo la difesa deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 23 maggio 2024, sul rilievo della fondatezza del ricorso, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di particolare tenuità del fatto, affermando che «in ragione della qualificazione giuridica dei fatti non può trovare applicazione il richiesto riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.».
Se, tuttavia, si considera che alla ricorrente sono contestati i reati previsti dagli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen., e 582, 585, 576, comma 1, n. 1 cod. pen., l’esclusione normativa non è destinata ad operare.
Al riguardo, va evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. veniva modificata. In particolare, la riform legislativa interviene sul primo e sul secondo comma della disposizione, determinando una generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto. L’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legislativo ha sostituito le parole «non superiori nel massimo a cinque anni» con le attuali «non superiori nel minimo a due anni» a decorrere dal 30 dicembre 2022, data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata dell’8 gennaio 2024.
La ricorrente, per come evidenziato, è stata condannata per il delitto di cui agli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen. e artt. 582, 585, 576, comma 1, n. 1 cod. pen., reati per i quali l’art 131-bis cod pen., nella sua attuale enunciazione, può astrattamente applicarsi.
Per quanto attiene alla tentata rapina impropria, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità correttamente indicata dalla difesa «per la determinazione della pena nel delitto tentato il giudice non deve operare una diminuzione di pena su quella fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, ma deve fissarla spaziando discrezionalmente tra il minimo della pena minima stabilita per quest’ultimo delitto ridotta di due terzi ed il massimo costituito dalla pena massima, pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo» (Sez. 1, n. 2391, del 13/01/1984, COGNOME, 163165 – 01). Pertanto, partendo dalla cornice edittale del reato consumato e operata la riduzione per l’ipotesi tentata (da un terzo a due terzi) si avrà una nuova cornice edittale – da un anno e otto mesi a sei anni e otto mesi di reclusione – per cui il limite oggettivo previsto dall’odierna formulazione dell’art. 131-bis cod. pen. è pienamente rispettato.
Invece, il limite della fattispecie di lesioni di cui all’art. 582 cod. pen. rient ipso iure nell’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., posto che, peraltro, l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 585, 576, comma 1, n. 1, cod. pen., contestata alla ricorrente, non opera, in quanto l’art. 131-bis, comma 5, cod. pen., stabilisce che: “Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69”.
Tuttavia, l’intervento di riforma se da un lato amplia l’ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità, modificando il limite edittale di pena di cui al primo comma dell’art. 131-bis cod. pen., dall’altro lato prevede al comma 3, una serie di casi in cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità.
Invero, la disposizione, con riguardo alla rapina, cita unicamente l’ipotesi di cui al comma 3, dell’art. 628 cod. pen., nonché, quanto alle lesioni volontarie, la fattispecie di cui all’art. 582 “nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1”.
Pertanto, considerato che i reati contestati alla ricorrente sono unicamente quelli previsti dagli art. 56, 628, comma 2, cod. pen., e 582, 585, 576, comma 1, n. 1 cod. pen., l’esclusione normativa non è destinata ad operare.
In conclusione, va annullata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte appello di Torino, limitatamente al diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Così deciso, il 19 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente