Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36761 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36761 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari – che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità – non è consentito dalla legge in sede legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare 5 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elem di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; in seguito, ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto;
Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di q ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sicché è da riteners adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta Rv. 273678) – come accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto d escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità della condotta e della no esiguità del pericolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08 ottobre 2025
Il consigliere estensore