Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21520 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara dell’Il aprile 2022 con cui COGNOME NOME, concesse le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un ciclomotore privo della patente di guida, in quanto mai conseguita, con recidiva nel biennio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura.
Con il primo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l’insussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 131-bis cod. pen. dal fatto che costui avesse riportato una analoga condanna nel 2020 e che in altre tre circostanze fosse stato trovato alla guida sprovvisto di patente, atteso che tali ultimi eventi sarebbero irrilevanti ai fini della valutazione dell’abitualità della condotta e che la condanna subìta nel 2020 – peraltro non definitiva, pendendo ancora giudizio presso questa Suprema Corte – rappresenterebbe, comunque, un unico precedente di rilievo penale, insufficiente a consentire l’omessa applicazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Con la seconda doglianza il COGNOME ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto rigetto della sua istanza di ammissione al rito abbreviato.
Avrebbero, in particolare, errato i giudici di merito nel ritenere inammissibile, in quanto tardiva, l’indicata richiesta – sul presupposto che la stessa dovesse essere proposta dinanzi al G.I.P. nell’udienza in cui, invece, era stata disposta la revoca della sospensione del processo con messa alla prova considerato che vi sarebbe piena compatibilità tra l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova ed il giudizio abbreviato, ben potendo essere richiesto di procedere con tale rito pur a seguito della disposta revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
é.
Il difensore ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo eccepito, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente all’aspetto ivi dedotto, con pronuncia del rigetto nel resto.
E’, in particolare, da accogliersi l’introduttiva censura, con cui il ricorrent ha lamentato l’erroneità della motivazione con cui la Corte territoriale ha deciso di negargli il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., risultando, nel caso specifico, non corretta l’argomentazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto ostativi al riconoscimento dell’invocato beneficio, poiché sintomi dell’abitualità della sua condotta, «un’altra condanna, nel 2020 (reato consumato nel 2020), per il medesimo reato», nonché il fatto di essere «stato sorpreso alla guida in altre tre occasioni nel 2018 (cfr. CNR in atti)».
A tutto voler concedere, infatti, il COGNOME risulta gravato da, un solo precedente penale, non potendo costituire ex se dei reati le altre ipotesi in cui era stato trovato alla guida nel 2018, il che – conformemente a quanto eccepito da parte del ricorrente – risulta inidoneo a rappresentare un elemento di ostacolo al riconoscimento dell’invocato istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Le Sezioni Unite hanno da tempo stabilito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-b cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Anche le Sezioni semplici hanno, quindi, ribadito che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così, in particolare, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347-01).
Ne consegue, pertanto, la necessità di una rivalutazione del suddetto aspetto, da effettuarsi, alla stregua dei principi indicati, dal competente giudice di merito in sede di rinvio.
Invece infondata è la doglianza eccepita con la seconda censura risultando corretta l’argomentazione con cui la Corte territoriale ha riten tardività della richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata solo davanti al Tribunale, dovendo trovare puntuale applicazione, rispetto al caso di speci principio affermato da questa Suprema Corte per cui la competenza a celebrare giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione a decreto penale di condan appartiene al giudice per le indagini preliminari ed ha natura funzionale ( espressamente, Sez. 4, n. 25987 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 257185-01; con riferimento ad un’ipotesi in cui la Corte ha ritenuto la nullità assol procedimento in quanto svoltosi dinanzi al tribunale, giudice funzionalmen incompetente).
D’altro canto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sott profilo, che la richiesta di giudizio abbreviato è alternativa all’is sospensione del procedimento per messa alla prova, sicché una volta che l prima sia stata formulata, la seconda deve ritenersi tardiva se presenta momento dell’udienza fissata per la discussione (Sez. 5, n. 9398 del 21/12/20 dep. 2018, Elfdili, Rv. 272570-01). L’istanza di sospensione del procedimen per messa alla prova, cioè, è incompatibile con la richiesta di giudizio abbrev in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell’imputato, soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, so indicati dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3667 05/07/2017, Marcias, Rv. 271492-01).
In conclusione, deve essere disposto l’annullamento della sentenz impugnata limitatamente alla questione relativa alla richiesta applicazi dell’art. 131-bis cod. pen., rinviando sul punto alla Corte di appello di Pe nel resto dovendo essere pronunciato il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità e art. 131-bis cod. pen. e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di P Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024
Il Consigliere estensore