Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15268 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza dell’11/9/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto di acc )gliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il settembre 2024 la Corte di appello di Paler no ha confermato la pronuncia emessa il 5 dicembre 2023 dal Tribunale della ;tessa città, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di gi istizia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, avendo la Corte territoriale affermato l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. per i precedenti penali Specifici dell’imputato, che, però, risultava incensurato. Peraltro, l’imputazion ?, che prevedeva come date di commissione del reato il 26 e 27 settembre 20 9, era stata corretta, essendo stata contestata una singola violazione, perpetrala il 26 settembre 2019. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe valutato la i ninima offensività del fatto, desumibile dalle concrete modalità della condotta.
2.2. Vizi della motivazione, avendo la Corte di appello, nell’esclur ere le attenuanti generiche, fatto riferimento all’avvenuto riconoscimento della circostanza di cui all’art. 385, ultimo comma, cod. pen., come se il riconosc mento dell’una attenuante escludesse l’applicazione dell’altra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di esci Jsione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla part cola tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza c a esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2 2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).
Il massimo Consesso ha precisato sia che, ai fini del presupposto ostati /o alla configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso a !meno due illeciti, oltre quello preso in esame, sia che, nella valutazione dell’an, idetto presupposto, il giudice può fare riferimento, oltre che alle condanne irrevoc abili e alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili a sensi dell’art. 131-bis cod. pen., anche agli illeciti il cui accertamento è ancora i n fase di cognizione, di cui il giudice è in grado di valutare l’esistenza. Si è affei mato, infatti, che, posto che l’art. 131-bis, comma 3, cod. pen., allorché ipizza l’abitualità del comportamento, fa riferimento alla commissione di più reati e non a precedenti condanne, «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in prE senza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al co ;petto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza».
Si è precisato anche che i precedenti di polizia, esistenti a carico dell’im )utato, possono essere ritenuti sintomatici dell’abitualità del reato, ostati a alla
concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fat uali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive, relative alla sussistenza c i cause
di giustificazione o di non punibilità della condotta, e gli esiti delle segna azioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l’avvi ) di u
procedimento penale (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 28)787 –
01).
3. Nel caso in esame, a fronte del motivo di appello con cui l’imputate aveva censurato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., contestandc anche
la ritenuta abitualità della condotta, la Corte territoriale ha ritenuto osti’, tiva presenza di due precedenti penali specifici, ma non ha precisato in co: a essi
consistessero e non ha neanche indicato da quale elemento avesse trat:o tale circostanza. Indicazione, questa, che si rendeva necessaria, atteso c ne dal
certificato penale agli atti l’imputato risultava incensurato.
Alla luce di quanto precede deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio in punto di verifica della sussistenza dei presupposti richic ti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il secondo motivo del ricorso è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra 5 ezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Preside’ ‘te