Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30115 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30115 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOMECOGNOME nato in Romania il 05/05/1987
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 04/03/2024;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME che h chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui gola NOME è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perchè la condotta sarebbe di rilevan
allarme sociale, in quanto rivelerebbe la mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità (così testualmente la Corte).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’atto di appello era stata dedotta in modo specifico la questione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e si e
evidenziato come, da una parte, la condotta non fosse di particolare allarme sociale, essendo stato trovato il ricorrente nei pressi della propria abitazione, e, dall’altra,
alla violazione non fosse conseguito nemmeno un giudizio di inidoneità della misura cautelare in corso, che non era stata aggravata e che aveva continuato ad essere
eseguita.
Né, si era aggiunto, poteva attribuirsi valenza al rilievo del Tribunale secondo cui l causa di non punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta in ragione della pendenza
di un procedimento penale per un fatto analogo, trattandosi, in realtà, di un fatto non definitivamente accertato.
A fronte del motivo specifico a lei devoluto la motivazione è viziata, essendosi limitata la Corte, come detto, ad escludere la invocata causa di non punibilità in ragione del particolare allarme sociale della condotta, fatto derivare dalla “mancanza di rispett per le prescrizioni”, cioè, sostanzialmente, dall’avere l’imputato violato le prescrizion lui imposte.
Una motivazione con cui di fatto si è esclusa la causa di non punibilità in ragione della mera esistenza del reato di evasione.
Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla valutazione della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2025
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