Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 04/04/1968 NOME nato in ALBANIA il 19/05/1991 COGNOME NOME nato a ROVERETO il 07/06/1973 NOME COGNOME nato in ALBANIA il 24/01/1960 COGNOME NOME nata a ROVERETO il 01/06/1969
avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d’appello di Trento Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per NOMECOGNOME l’annullamento con rinvio quanto all’omessa valutazione dell’art. 131 bis cod.pen. per NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME per quest’ultimo anche in ordine al trattamento sanzionatorio.
Inammissibile nel resto i ricorsi dei predetti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 10 aprile 2024, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Rovereto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di cui al capo 4) e nei confronti di NOME COGNOME in relazione all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 13), perché estinti per prescrizione ed ha ridotto la pena a costoro inflitta per
residui reati a loro contestati, nella misura di anni uno di reclusione quanto a Kertusha e ad anni uno e mesi uno di reclusione, quanto a COGNOME confermando nel resto l’impugnata sentenza con la quale COGNOME NOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 3), alla pe sospesa di anni uno di reclusione, COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi 6) e 7), alla pena sospesa di anni due di reclusione, NOME in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 1 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi 11) e 12) e imputazione nel fascicolo riunito, alla pena sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Con la medesima sentenza la corte territoriale ha ridotto nella misura del minimo edittale la durata delle pene accessorie.
Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazione i difensori degli imputati e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come dispone l’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Il ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME è affidatdvdue motivi:
Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza dal teste COGNOME escusso nel giudizio abbreviato condizionato richiesto dai coimputati, nei confronti del COGNOME violazione del diritto di difesa per non aver consentito il controesame del teste.
Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avanzata all’udienza del 21 febbraio 2024 unitamente alla produzione della prova del pagamento del debito tributario.
Il ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME è affidatoVdue motivi: – Vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale. Sosteneva il ricorrente di non poter essere ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo due decreto legislativo 74 del 2000, non potendosi parlare né di inesistenza oggettiva né soggettiva delle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali. La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione i numerosi elementi fattuali emersi dall’istruttoria che evidenziavano che più precisamente fosse il signor COGNOME a prendere gli accordi con i committenti ad assegnare i lavori e materiali al signor COGNOME e infine a retribuirlo, circostanze neppure menzionate dalla Corte d’appello.
Mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con cui si censurava l’assenza del dolo di evasione.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è affidato a due motivi d ricorso:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avanzata all’udienza del 21 febbraio 2024, omessa risposta.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione ai sensi dell’art. 175 cod.pen.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è affidato a due motivi:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avanzata all’udienza del 21 febbraio 2024, omessa risposta.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione ai sensi dell’art. 175 cod.pen.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è affidata e due motivi di ricorso:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale, non avendo compiuto la corte territoriale una rivalutazione del materiale probatorio, e in relazione alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie del Dossi e all’assenza di elementi di riscontro. Mancanza di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità al di là del ragionevole dubbio.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. richiesta all’udienza del 21 febbraio 2024, omessa risposta.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione ai sensi dell’art. 175 cod.pen.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio per NOME COGNOME l’annullamento con rinvio quanto all’omessa valutazione dell’art. 131 bis cod.pen. per COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME per quest’ultimo anche in ordine al trattamento sanzionatorio. Inammissibile nel resto i ricorsi dei predetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dapprima disattesa l’istanza di rinvio avanzata dal difensore avv. NOME COGNOME in data 22 maggio 2025 e successive integrazioni, per concomitanti impegni professionali trattandosi di procedimento svolto nella forma cartolare, senza la presenza del difensore, non avendo richiesto le parti, nei termini di legge, la discussione orale ai sensi dell’art. 611 cod.proc.pen.
Nel merito i ricorsi sono fondati nei limiti e nei termini di cui motivazione.
Sono fondati i motivi di ricorso, proposti dai ricorrenti COGNOME, COGNOME Daniele, COGNOME e COGNOME con i quali deducono la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., richiesta avanzata, dagli imputati, all’udienza del 21 febbraio 2024, davanti alla Corte d’appello.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità, avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello (Sez. 6, n 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 – 01), non è stata esaminata dai giudici territoriali e, pertanto, la sentenza va annullata sul punto con rinvio alla Cort d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano per nuovo esame.
Va rammentato al riguardo che Questa Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015, Fregolent) per gli effetti negativi che produce per l’imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presuppone, tra l’altro, l’accertamento della responsabilità penale ossia l’accertamento dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’imputato, su cu si è formato il giudicato. E ciò spiega la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia perché divers sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella su materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885). Perciò, la questione del concorso tra le due cause di estinzione del reato e non punibilità può porsi solo quando le stesse siano entrambe contemporaneamente applicabili “in partenza”, con la conseguenza che – quando, come nella specie, la Corte di cassazione rileva che non è maturata la prescrizione dei reati (la prescrizione più breve è all’il agosto 2025), l declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non potrà essere dichi
nel giudizio di rinvio al fine di verificare i presupposti per l’applicazione della caus di non punibilità.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso di COGNOME con cui si eccepisce l’inutilizzabilità del dichiarazioni rese nel corso del giudizio abbreviato condizionato e la violazione del diritto di difesa.
L’imputato aveva chiesto di essere giudicato con il giudizio abbreviato c.d. secco, il giudizio abbreviato condizionato all’escussione del teste COGNOME era stato richiesto dall’imputato COGNOME sicchè trova applicazione, nel casco concreto il principio affermato secondo cui è legittima la trattazione cumulativa di riti abbreviati diversamente condizionati richiesti dagli imputati in un medesimo processo, purché il giudice selezioni per ciascun imputato le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito condizionato dallo stesso prescelto Sez. 3, n. 42124 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 277060 – 01).
Questa Corte di legittimità ha chiarito che se, nello stesso processo, gli imputati abbiano subordinato la richiesta di rito abbreviato all’assunzione della testimonianza, rispettivamente, di soggetti tra loro diversi, ciascun imputato può partecipare all’assunzione delle prove ammesse in via integrativa su sua richiesta e utilizzarne i risultati, senza avere diritto a partecipare all’assunzione delle prov richiesta da altri, né all’utilizzazione dei risultati delle stesse.
In ogni caso, il ricorrente non ha dedotto né la circostanza che le dichiarazioni integrative siano state utilizzate, né la loro decisività (c.d. prova resistenza).
Il ricorso di COGNOME è fondato con riguardo al secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata risposta alla richiesta di riconoscimento della causa speciale di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. (cfr. supra) e la sentenza va annullata con rinvio sul punto per nuovo giudizio, nel resto il ricorso è inammissibile.
Il ricorso di NOME COGNOME i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, è inammissibile perché propone motivi meramente reiterativi delle stesse censure già devolute nel giudizio di appello e da quei giudici disattese con motivazione congrua in relazione a tutte le questioni sollevate.
Quanto al primo profilo di censura con cui si contesta la prova dell’inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle fatture utilizzate nelle dichiarazion fiscali presentate dal Danaj, meramente reiterativo dell’analoga censura già svolta, è, anche, manifestamente infondato.
La corte territoriale con logica motivazione, aderente al dato probatorio, ha argomentato l’inesistenza soggettiva e in parte oggettiva delle fatture in quanto le prestazioni non erano realizzate dall’impresa di COGNOME Dino, che le aveva emesse, in quanto l’impresa era una mera cartiera, come dallo stesso ammesso, sebbene realizzate in misura non del tutto accertata, se parziale o integrale, rispetto alle operazioni fatturate falsamente da COGNOME Dino e realizzate da altro soggetto COGNOME, il quale aveva chiesto al COGNOME di emettere le relative fatture perché lui non poteva avendo formalmente chiuso la propria azienda. Da cui la sussistenza oggettiva del reato contestato, che prevede l’illecito penale sia nel caso di inesistenza oggettiva che di quella soggettiva delle operazioni economiche fatturate (cfr. pag. 35).
Il secondo motivo di censura che contesta la motivazione, che sostiene omessa, in punto dolo specifico, di analogo tenore di quello svolto in appello, muove da un presupposto fattuale secondo un’alternativa ricostruzione del fatto (veridicità delle fatture) che non può avere ingresso in questa sede, è manifestamente infondato (vedi supra).
Dve rammentarsi che nel consolidato orientamento della Corte di cassazione non ricorre il vizio di motivazione in caso di mancata risposta ad un motivo manifestamente infondato.
A tale riguardo deve osservarsi che il giudice del merito, per assolvere all’obbligo di motivazione, deve dare conto ed esaminare, nel percorso motivazionale che lo ha condotto alla decisione, le questioni sollevate dalla difesa, ma non è tenuto a disattenderle specificatamente e singolarmente, purchè dal complesso motivazionale si evinca che le stesse sono state esaminate e disattese. Nella motivazione della sentenza il giudice dell’impugnazione non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME e altri, Rv. 254107).
Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Dal canto suo, il difensore che deduca l’omessa risposta deve, anche, rilevarne la decisività della carenza motivazionale sulle questioni sollevate. E ciò in quanto la carenza di motivazione, per rilevare quale vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. devono assumere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, disarticolando l’iter logico seguito dai giudici per l’affermazione della responsabilità.
Quanto al caso in esame, il vizio di motivazione, nella specie mancata risposta al secondo motivo di ricorso con cui si censurava l’assenza del dolo specifico di evasione sul presupposto fattuale, rimasto smentito, della veridicità delle operazioni indicate nelle fatture, risulta implicitamente disatteso dalla dimostrata falsità delle fatture utilizzate dal ricorrente, in un contesto nel qual nulla aggiunge il ricorrente per disarticolare il percorso logico argomentativo.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
Il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME che contesta l’affermazione della responsabilità e il giudizio di attendibilità delle dichiarazio rese dal COGNOME e l’assenza di riscontri estrinseci è manifestamente infondato.
La corte territoriale, in continuità con il giudice di primo grado, ha con motivazione logica e aderente al dato probatorio, non qui rivisitabile, risposto a tutti i profili di censura che ora vengono nuovamente riproposti senza sostanziali elementi di critica specifica. A pag. 32, la sentenza impugnata ha non solo argomentato l’attendibilità soggettiva e intrinseca delle dichiarazioni confessorie del Dossi, auto ed etero accusatorie, ma ha, altresì, indicati specifici elementi di riscontro alle stesse e segnatamente altre dichiarazioni testimoniali di soggetti che nel periodo degli ipotetici lavori era dipendenti della ditta del Bruschetti.
È fondato il secondo motivo in punto omessa risposta alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. (vedi par. 2).
Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
La sentenza va annullata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. nel resto il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME in punto omessa risposta alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. è fondato (vedi par. 2). Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
La sentenza va annullata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
Anche il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME in punto omessa risposta alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. è fondato (vedi par. 2). Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
La sentenza va annullata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, COGNOME Daniele, COGNOME e COGNOME NOME limitatamente al punto concernente
l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano. Dichiara inammissibili nel
resto i ricorsi di COGNOME e COGNOME Daniele.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così è deciso, 09/07/2025
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Il Consiglier re COGNOME
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Il Presidente
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