Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17481 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VOGHERA il 22/11/1992
avverso la sentenza del 09/11/2022 del TRIBUNALE di ORISTANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Oristano condannava NOME COGNOME per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello da cucina della lunghezza di 22 cm, di cui 12 di lama con terminale appuntito (art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110) alla pena di 1.333 euro di ammenda previo riconoscimento delle attenuanti generiche; la sentenza di condanna è stata emessa anche nei confronti di altro soggetto, presente alla guida dell’autovettura fermata e controllata dalla Polizia sulla quale era la COGNOME, il quale è stato condannato per il possesso di “due pinzette da ciglia opportunamente adattate per l’apertura di taluni tipi di serrature”.
La Corte d’appello, rilevata l’erronea fissazione dell’udienza in appello per la Cossu (stante peraltro l’inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), ha rilevato che il difensore aveva proposto un ricorso per cassazione ed ha trasmesso gli atti a questa Corte per quanto di competenza.
Avverso tale sentenza di condanna NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, il difensore dell’interessata denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. per non essere stata riconosciuta dal Tribunale la particolare tenuità del fatto contestato per cui è intervenuta la condanna. Assume il difensore che le conclusioni effettivamente rassegnate in udienza sarebbero state diverse da quanto verbalizzato ovvero sarebbe stato richiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in subordine, la condanna alla sola pena dell’ammenda, previo riconoscimento dell’attenuante della lieve entità. In realtà, quindi, si afferma che poteva essere applicata la norma di cui si contesta la violazione e, sussistendone tutti i presupposti come indicati da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, essa potrebbe essere oggetto di applicazione in sede di legittimità come affermato da Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274476.
Con il secondo motivo, il difensore dell’interessata denuncia la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna nella parte in cui il Tribunale, pur avendo riconosciuto l’attenuante della “lieve entità” ai sensi dell’art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, non ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per la ragione che segue.
2. Dalla lettura delle conclusioni delle parti, riportate nell’intestazione della sentenza qui impugnata, si legge come per la ricorrente fosse stata chiesta dal
difensore “la condanna 1.000 euro di ammenda, tenuto conto della particolare tenuità
del fatto” così richiamando l’art. 131-bis cod. pen. e non la fattispecie di cui al terz comma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Va, inoltre, evidenziato che il
Tribunale non ha applicato il minimo della pena, con riferimento all’attenuante della lieve entità, ma non c’è una motivazione espressa della mancata applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
(esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
3. Ciò detto, il provvedimento impugnato appare essere effettivamente viziato, come denunciato in ricorso, dall’essere stata verbalizzata una richiesta
piuttosto che un’altra impedendo al Tribunale, che si era riservato di depositare la motivazione in 90 giorni, di confrontarsi sulla diversa richiesta posta da parte del difensore nelle sue conclusioni.
Dalle considerazioni sin qui espresse deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano il quale dovrà, impregiudicata la sua valutazione di merito, riesaminare la richiesta di applicazione relativa alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Oristano.
Così deciso, il 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente