Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43284 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA:uv 00 GLYPH 1’1°J GLYPH (1-“f2-Dc2 )
avverso la sentenza del 12/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa C:ORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, D.L. n 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona con sentenza del 12/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 21/12/2020, che – all’esito del giudizio abbreviato – aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘orario RAGIONE_SOCIALEa udienza. Evidenzia che il giudice di prime cure all’udienza del 21/12/2020 anticipava la trattazione del procedimento alle ore 11.50, benché all’udienza del 9/10/2020 fosse stato disposto il rinvio alle ore 12.30; che solo
per una fortuita coincidenza partecipava all’udienza il sostituto processuale. Ritiene che la pubblicazione sul sito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe cause trattate il 21/12/2020 con i relativi orari non può sostituire la comunicazione all’imputato; che lo stesso difensore, peraltro di diverso foro, una volta stabilito il rinvio in udienza, non è tenuto a controllare eventua cambiamenti di orario in cancelleria; che la presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia in udienza non sana la nullità assoluta determinatasi, posto che l’indebita anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di trattazione del processo ha impedito all’imputato di parteciparvi e di esercitare in concreto il diritto di difes chiedendo ad esempio di rendere spontanee dichiarazioni; che, se anche non si volesse ritenere assoluta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 178 cod. proc. peri, la nullità, questa stata tempestivamente eccepita con l’atto di appello.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione RAGIONE_SOCIALE“art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art. 131-b4s cod. pen. Rileva che la motivazione sul punto è manifestamente illogica, specie tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza per cui il giudice di primo grado aveva valutato il fatto di particolare tenuità, ritenend l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 cod. pen.; che, dunque, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale è generica e non si fonda sulla specificità de caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono.
1.1 II primo motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l’anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘imputato e l’esercizio di difesa, equivale ad omessa citazione (Sezione 3, n. 51578 del 2/3/2017, Scremin, Rv. 271343 01, in un caso nel quale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa omessa citazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la data originariamente fissata, la nuova udienza era stata fissata per le ore 11.00 ed il difensore era stato regolarmente avvisato; all’udienza di rinvio il dibattimento, tuttavia, aveva preso avvio,, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9.18, per concludersi alle ore 10.30. Negli stessi termini, Sezione 5, n. 3849 del 23/9/2014, COGNOME, Rv. 262676 – 01, in un caso in cui la prima udienza dibattimentale, fissata alle ore 12.00, era stata celebrata alle 10.08, designando un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ed era stata dichiarata la contumacia RAGIONE_SOCIALE‘imputato). È stato, altresì, affermato (Sezione 1, n. 18328 del 15/11/2022, COGNOME, in motivazione) che il provvedimento di
anticipazione, invece, «non deve essere notificato personalmente all’imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta», poiché il legislatore, laddove ha voluto che l’imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (Sezione 2, n. 8729 del 12/11/2019, Libri, Rv. 278426 – 01).
Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il sostituto processuale del difensore di fiducia partecipò all’udienza di primo grado celebrata in anticipo rispetto all’orario stabilito dal provvedimento con cui era stata rinviata precedente udienza e che l’imputato, dichiarato assente, non aveva diritto ad alcun avviso. Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata. Del resto, nemmeno il difensore ebbe a manifestare l’intenzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato di rendere spontanee dichiarazioni, proponendo in ricorso tale evenienza come meramente eventuale, per cui non è dato desumere il pregiudizio del diritto di difesa che si sarebbe verificato.
1.2 Coglie, invece, nel segno il secondo motivo: certamente i presupposti su cui si fonda la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono divers da quelli fondanti la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cu all’art. 648, comma quarto, cod. pen.; tuttavia, la Corte territoriale non ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui si è discostata da quanto accertato nel primo grado di giudizio (con specifico riferimento al numero dei capi contraffatti in sequestro ed al più che modesto valore economico). In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che «il delitto di ricettazione va tuttavia ricondotto, stante numero non ingente di capi sequestrati e il loro conseguente scarso valore economico, all’ipotesi meno grave di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 648 cp», mentre quello di appello ha valutato che «i fatti non possono ritenersi di particolare tenuità, l’imputato è infatti stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed era intento a porre in commercio tali prodotti contraffatti, elementi questi che escludono l’esiguità del danno». Dunque, la motivazione del provvedimento impugNOME sul punto è lacunosa, per cui deve essere integrata.
P. Q. NII.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.