Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16688 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16688 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO 1. 1a concluso chiedendo GLYPH 2 GLYPH /Y31 t, GLYPH 12s7
udito il difensore
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza in data 28/03/2019 assolto COGNOME NOME dal reato di ricettazione di un cellulare per part tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis cod.pen..
La Corte d’appello di Messina, decidendo su impugnazione del procuratore generale della Repubblica, in riforma di detta sentenza ha condannato COGNOME, ritenuta l’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648 cod.pen pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.
La Corte territoriale ha sottolineato l’errore in cui era incorso il primo nel ritenere di escludere la punibilità dell’imputato considerato che i contestato, anche nella forma di minore gravità contemplata dal secondo comma dell’articolo 648 cod.pen., prevede una pena detentiva superiore nel massimo 5 anni previsti dal legislatore ai fini dell’applicazione della speciale caus punibilità ex articolo 131 bis cod.pen..
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo l’aspecificità dell’appello AVV_NOTAIO generale, la mancata rinnovazione delle prove, il travisamento de elementi probatori, la mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 4 cod. pen. l’inosservanza dei principi in materia probatoria.
Deve preliminarmente osservarsi che la Corte di merito ha ritenuto fonda l’appello del AVV_NOTAIO generale che contestava l’applicazione al caso di s dell’istituto di cui all’articolo 131bis cod.pen. in ragione del fatto che il massimo edittale di pena previsto dalla fattispecie incriminata risulterebbe supe quello individuato dalla legge ai fini dell’esclusione della punibilità per par tenuità del fatto e ha qualificato il fatto come violazione dell’art. 648 cpv.
Ciò premesso deve rilevarsi che, con sentenza n. 156 del 2020 della Cor costituzionale (pubblicata il 21/7/2020) – che risulta essere intervenuta d presentazione del ricorso per cassazione – i giudici delle leggi hanno rite ampliare la piattaforma in base alla quale può essere richiesta la causa punibilità ex articolo 131-bis cod.pen. dichiarando l’illegittimità costituzio detto articolo nella parte in cui non consente l’applicazione della causa punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati, come quello in esame, co qualificato dai giudici di secondo grado, per i quali non è previsto un mi edittale di pena detentiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’istituto della esclu della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis co natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d’uff sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento a dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non m
sul punto; conf. Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, COGNOME, non mass. s punto).
In altre successive pronunce di questa Corte è stato puntualizzato come regola della immediata rilevabilità anche d’ufficio di tale causa di non punibil possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necess ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronun un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271).
Nel caso in esame è indubbio che né il giudice di primo grado che applicato causa di non punibilità in parola e neppure il giudice di secondo grado ch riformato la sentenza solo per un problema di pena edittale, risolto dalla costituzionale con la sentenza numero 156/2020, hanno messo in discussione l sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto in argomento.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto con reiezio motivi di ricorso stante la loro infondatezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non è punibile e art. 131-bis cod.pen.; rigetta nel resto il ricorso
Così deciso il 15.12.2022