Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18030 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 22/05/2023 dalla Corte d’Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/05/2023, la Corte d’Appello dl Lecce – Sez. dist. Taranto ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in data 24/06/2022, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 6-bis I. n. 401 del 1 contestato con riferimento a due diverse condotte, poste in essere a pochi minuti di distanza l’una dall’altra.
In particolare, la Corte d’Appello ha annullato la sentenza del Tribunale con riferimento al primo episodio, confermando nel resto (anche quanto al trattamento sanzionatorio, fissato dal primo giudice in misura inferiore al minimo edittale).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistere un divieto legislativo concernente il titolo di reato, e che l’incensuratezza e la parziale assoluzione avrebbero dovuto indurre all’applicazione della causa di non punibilità.
3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO iGenerale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo che comunque l’inapplicabilità dell’art. 131-bis era implicitamente desumibile dalla motivazione della sentenza che aveva posto in rilievo la gravità della condotta e il pericolo concretamente cagionato dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella propria requisitoria, il AVV_NOTAIO Generale ha osservato che – a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata – la possibilità di applicare l’art. 131-bis al reato di cui all’art. 6-bis I. n. 401 del 1989, contestat COGNOME e punito con la reclusione da uno a quattro anni, non era preclusa al momento della commissione del fatto (11/09/2016), ovvero quando il tenore dell’art. 131-bis all’epoca vigente escludeva Ma causa di punibilità per i soli reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni. Solo con l’art. 16 d.l. n. 53 del 2019 (conv con modif. dalla II. n. 77 del 2019), la possibilità applicare l’art. 131-bis è stata esclusa, tra l’altro, anche per i reati puniti con u pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (preclusione confermata anche nell’attuale formulazione dell’art. 131-bis, modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022).
Tali considerazioni del AVV_NOTAIO Generale appaiono condivisibili, ed idonee ad escludere la sussistenza della preclusione legislativa per applicare l’art. 131-bis cod. pen., erroneamente invocata dal Tribunale con riferimento al caso di specie.
La requisitoria del P.G. non può essere condivisa nella parte in cui ritiene che le argomentazioni a sostegno del rigetto del ricorso possano essere implicitamente individuate nei rilievi svolti dalla sentenza impugnata con riferimento alla dinamica dei fatti e al pericolo creato.
Appare invero decisivo, al riguardo, il fatto che la Corte territoriale non ha effettuato alcun richiamo a tali considerazioni, avendo rigettato il motivo di appello concernente l’art. 131-bis cod. pen. esclusivamente per ragioni edittali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento della sentenza impugnata relativamente alla possibilità di applicare l’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Lecce.
D’altro lato, deve essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza nella parte relativa all’affermazione di responsabilità (cfr. sul punto Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, COGNOME, Rv. 284703 – 01, secondo la quale «nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare 1:enuità del fatto, giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del rea1:o per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale»).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Lecca. Dichiara la sentenza impugnata irrevocabile nella parte relativa all’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 7 marzo 2024