Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25236 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a EDDACHRA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIUDICE DI PACE di AOSTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo (NUMERO_TELEFONO. II Ai GLYPH (c -v
udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME NOME impugna la sentenza del G.d.P. di Aosta del 16 dicembre 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00, in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 31 gennaio 2018, quale destinatario dell’ordine del Questore di Cosenza del 19 aprile 2017 di abbandonare il territorio dello Stato nel termine di sette giorni, si era trattenuto nel territorio italiano, senza giustificato motivo.
2. L’imputato articola due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, chiede dichiararsi l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche considerando che, agli atti, non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che lo stesso sia soggetto dedito ad attività criminali.
Pertanto, con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., era possibil affermare che la condotta accertata avesse determinato un esiguo pericolo, considerando l’occasionalità della stessa e l’esiguo grado di colpevolezza che l’aveva caratterizzata.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Tribunale di Aosta, con provvedimento del 22 settembre 2023, ha riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l’atto di appello proposto dall’imputato come ricorso per cassazione, posto che le sentenze di condanna a pena pecuniaria del Giudice di Pace non sono suscettibili di appello ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, evidenziando, quindi, che la competenza a conoscere dell’impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di pace, infatti, implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati – esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto – e del fatto concretamente commesso, non
potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910).
Nel caso di specie, l’imputato aveva esplicitamente chiesto l’applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto operare un apprezzamento avendo riguardo, in maniera congiunta, all’esiguità del danno o del pericolo che è derivato dalla condotta, all’occasionalità dell’azione posta in essere e al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare l’eventuale pregiudizio che dall’ulteriore corso del procedimento possa derivare all’imputato, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute (Sez. 4, n. 36990 del 04/07/2003, Terranova, Rv. 226377).
Il GRAGIONE_SOCIALE, invece, non si è espresso sul punto, nonostante le circostanze fattuali emergenti dagli atti avrebbero meritato di essere prese in considerazione, e la sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragio della pretesa illogicità della motivazione impugnata, e ciò a fronte delle argomentazioni fornite dal giudice di merito, secondo il quale, preso atto della condotta accertata, non vi erano elementi in forza dei quali poter concedere le circostanze attenuanti generiche.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
All’accoglimento del ricorso deve conseguire l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al G.d.P. di Aosta, in diversa persona fisica. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, infatti, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).
Stante il rinvio per la mera valutazione della particolare tenuità del di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, deve essere dichiarato irrevoca giudizio di accertamento della responsabilità dell’imputato per il fatto ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pa Aosta, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel r Dichiara irrevocabile il giudizio di accertamento della responsabilità.
Così deciso il 13/03/2024