Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1730 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1730 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a San Vitaliano (Na) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che conclude per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/03/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME, confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 19/02/2024, con cui
l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 Cost., 550 e segg., 605, 190 e segg. in relazione all’art. 606 cod. proc. pen. , nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta in particolare il ricorrente che la Corte di appello è pervenuta alla affermazione di penale responsabilità erroneamente, fondandola su un quadro probatorio incompleto, insufficiente ed approssimativo, costituito da indizi che non posseggono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Lamenta, altresì, che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine al gravame proposto, redigendo una motivazione illogica e scarna.
Si duole ulteriormente del fatto che la prova sia stata tratta unicamente dalle dichiarazioni del Maresciallo COGNOME; che la relazione dell’A rpac sia stata acquisita nonostante il mancato consenso della difesa (ed anzi travisando la non opposizione espressa); che la affermazione di penale responsabilità sia stata frutto di ‘un non libero convincimento’ ed anche il giudizio di inattendibilità della versione dell’imputato e delle dichiarazioni del teste della difesa sia frutto di non corretta valutazione. Di contro, il difensore ribadisce come l’imputato si fosse meramente prestato a fornire un aiuto al l’amico nella attività di raccolta dei rifiuti, in quanto anche lui aveva lavorato per la RAGIONE_SOCIALE per diversi anni, e come non fosse al corrente di cosa avesse in precedenza prelevato il Musto.
A parere del ricorrente, non vi sarebbe inoltre prova del dolo, né di un qualche interesse, patrimoniale o non, dell’imputato .
Con ulteriore argomentazione si duole della mancata, formale acquisizione della querela sporta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta, infine, la erroneamente ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen.
2.2. Con secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 Cost., 550 e segg., 605, 190 e segg. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. , per erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo deduce il ricorrente che immotivatamente il primo giudice ha disatteso la richiesta di escutere un rappresentante dell’ RAGIONE_SOCIALE al fine di riferire circa l’effettivo rinvenimento di altri rifiuti, nell’autocompattatore , non prelevati dal NOME.
2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 Cost., 550 e segg., 605, 190 e segg. in relazione all’art. 62 -bis cod. pen., nonché la mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, dolendosi della carenza della motivazione al riguardo, se non per il mero richiamo alla assenza di ‘segni di resipiscenza’, il ricorrente insta per l’applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione in ragione delle modalità della condotta e della non abitualità della stessa. Si duole vieppiù della eccessività della pena.
2.4. Con quarto motivo deduce la violazione degli artt. 24 Cost., 550 e segg., 605, 190 e segg. in relazione all’art. 131 -bis cod. pen., per erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione.
Al riguardo, dopo avere rilevato ch e la richiesta di cui all’art 131 -bis cod. pen. era stata fatta oggetto di specifico motivo di appello, il ricorrente deduce come la motivazione fosse sul punto necessaria e non potesse esaurirsi nel mero richiamo a precedenti condanne mentre l’occasionalità della condotta e d il grado minimo di colpevolezza avrebbero ben consentito il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art 131 -bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 01, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (così anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 -02; cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, PG in proc. Rugiano, Rv. 264535 – 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME e altri, Rv. 251528 – 01).
Inoltre, non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (ancora S ez. U, n. 29541 del 16/07/2020,- COGNOME, Rv. 280027 -05; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 – 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551 – 01).
Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non inclusa tra i motivi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità
costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost.
Ciò premesso, i motivi primo e secondo possono essere esaminati congiuntamente, concernendo entrambi censure alla valutazione del materiale probatorio in punto di affermazione della penale responsabilità.
Nella specie, in entrambi i motivi, nonostante la rubricazione formale, si reiterano censure in fatto, formulate anche in modo generico, tendenti a opporre una mera rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede; inoltre, si articolano anche censure non consentite, per quanto appresso si dirà.
3.1. In particolare, quanto al profilo con cui si deduce la mancanza di consenso alla acquisizione della relazione RAGIONE_SOCIALE, fermo restando che la Corte di appello ha rilevato che il consenso del difensore risulta espresso e formalizzato a verbale, ad ogni modo la censura appare generica e aspecifica nella misura in cui non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non è in grado di scardinare il ragionamento probatorio esposto in motivazione, avendo la Corte territoriale argomentato e motivato anche prescindendo dal contenuto di tale relazione (vds. pag. 4 della sentenza impugnata laddove si legge «ove anche non si considerasse la relazione RAGIONE_SOCIALE l’accertamento del reato risulta evidente per le circostanze dell’intervento di p.g. e per la visibilità dei rifiuti speciali trasportati, che il COGNOME non poteva ignorare»).
3.2. Quanto, poi, alla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte territoriale ha reso sul punto una motivazione non apparente, ma ancorata ad elementi di ordine logico e fattuale che danno conto, da un lato, della assenza di elementi di novità e, dall’altro , della superfluità dell ‘esame richiesto (vds. pag. 5 sentenza impugnata)
I giudici del merito inoltre, con doppia motivazione conforme, hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni del Maresciallo COGNOME, oltre che confermate dagli altri elementi probatori, e spiegato, con motivazione compiuta, congrua e logica, le ragioni per cui la versione dell’imputato e le dichiarazioni del teste COGNOME sono state ritenute inverosimili o completamente inattendibili (vds. pag. 4 sentenza impugnata; vds. anche pag. 5 della sentenza di primo grado).
3.3. Il motivo risulta, inoltre, generico nella parte in cui censura la ritenuta sussistenza del dolo, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni e gli elementi, fattuali e logici, tratti dalle risultanze istruttorie, illustrati sia nella sentenza impugnata (vds. pag. 4) che in quella di primo grado (vds. pag. 6).
3.4. Ugualmente generica e meramente reiterativa appare la doglianza in ordine alla ritenuta sussistenza dell ‘aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen., rispetto alla quale
si registra una doppia motivazione conforme, congrua, compiuta e logica (vds. pagg. 4,5 sentenza impugnata e pag. 6 sentenza di primo grado), non sindacabile dunque in questa sede.
3.5. Quanto alla censura circa il mancato consenso alla acquisizione della querela, si tratta di motivo non consentito in quanto non previamente devoluto, attraverso la formulazione di motivo specifico ed ammissibile, alla cognizione del giudice di appello. Invero, nell’atto di appello non viene formulata alcuna censura, men che meno specifica, o sviluppato un qualsiasi ragionamento in termini di eccezione di inutilizzabilità della querela (vds. pag. 3 dell’atto di appello, laddove si legge solo l’inciso «s i rammenta che nel corso dell’istruttoria non è stata escussa la persona offesa, quindi nessuna prova si ha in ordine al delitto»).
3.6. Manifestamente infondato risulta, invece, il motivo nella parte in cui censura la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (tra molte, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nella specie, i giudici di merito hanno congruamente e correttamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum (vds. pag. 6 sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello), la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
D’altro canto, nell’atto di appello non risulta formulato, sul punto, un motivo che possa ritenersi specifico e sorretto da puntuale indicazione degli elementi fattuali a sostegno (facendosi meramente e genericamente riferimento alle «modalità della condotta e non abitualità della stessa», ed al « comportamento tenuto dall’imputato e particolare tenuità del fatto».
Con riferimento al profilo che censura il quantum di pena, invece, risultano assorbenti le considerazioni sviluppate al successivo punto 3.7.
3.7. Risulta fondato il motivo formulato in punto di causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. nella parte in cui si lamenta la assenza, nella sentenza impugnata, di motivazione, a fronte della devoluzione di specifica doglianza con l’atto di appello .
La sentenza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Il giudice del rinvio dovrà dunque, con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, pronunciarsi sulla sussistenza della causa di non punibilità invocata e, in ipotesi di mancato riconoscimento, dovrà procedere a rideterminare la pena avuto riguardo alla cornice edittale ridisegnata, per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., dalla sentenza della Corte cost. n. 46 del 2024, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».
3.8. Per le superiori considerazioni, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilita’ di cui all’art. 131bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME