Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Piazza Armerina; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 11/05/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltaniss confermava la sentenza del tribunale di Enna, con cui NOME NOME st condannato in ordine ai delitti di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., 55 quinqu Dlgs. 165/2001, 61 n. 2 cod. pen., 81 e 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza NOME, mediante il propri difensore, propone ricorso deducendo quattro motivi di impugnazione.
Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione relazione all’art. 55 quinquies del Dlgs. 165/2001. Si osserva che la circost per cui all’atto della perquisizione i figli del ricorrente erano dormienti, non incompatibile con la tesi difensiva per cui l’imputato era stato poco prima avvi dai predetti figli della imminente perquisizione. Nulla sarebbe stato poi dedott
ordine all’elemento soggettivo, alla luce dell’immediato rientro nel posto di l e del fatto che comunque l’imputato fu trovato presso casa e non in altro lu dopo avere timbrato il cartellino.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione i relazione alla contestata truffa. Sarebbe assertiva la tesi del danno come pres in assenza di ogni danno patrimoniale cagionato all’ente di pertinenza, e si os l’assenza di ogni danno apprezzabile a fronte del breve lasso di tempo interess alla luce delle contestazioni, e inoltre l’assenza di danno sarebbe conseguente alla disposta sospensione cautelare con privazione dello stipendio conseguirebbe da tutto ciò anche l’assenza del danno all’immagine. Da qui apoditticità della motivazione.
Con il terzo motivo, deduce vizi di violazione di legge in ordine all’art. bis cod. pen. e di illogicità della motivazione. Sarebbe apodittica l’esclusion predetta fattispecie a fronte di una motivazione cumulativa rispetto ai vari p esaminati, assunta anche in violazione dei principi che disciplinano la ver relativa alla fattispecie evocata. Sarebbe anche esiguo il danno all’immagine d amministrazione a fronte del breve allontanamento dal posto di lavoro, e anzi n sarebbe emerso alcun danno alla stessa. Irrilevanti sarebbero poi i preced penali, assolutamente risalenti.
Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione relazione al diniego delle attenuanti generiche, non essendosi considerat contesto in cui avvennero i fatti e l’occasionalità della condotta, oltre al m arco temporale interessato. Si sarebbe dovuta fissare al minimo edittale la base e anche ridurre l’aumento edittale, non motivato. Né sarebbe motivata applicazione di aumento per l’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, a fronte di una motivazione ch valorizzando – anche con rilievi logici inerenti il carattere tipicamente a sorpresa dell’atto di ricerca della prova realizzato -, il racconto dell’ufficiale di p.g allo stato dei figli del ricorrente, che dormivano al momento della perquisizi ha ragionevolmente escluso la validità del racconto dell’imputato (per cui era s poco prima avvisato dai predetti figli della imminente perquisizione), che vi riproposto in questa sede, quindi, in termini meramente rivalutativi del meri come tali non consentiti in sede di legittimità. Quanto all’elemento soggettiv precisato che, alla luce del riepilogo dei motivi di gravame contenuto in sente l’assenza di dolo è correlata dalla difesa alla tesi per cui il ricorrente si sarebbe
repentinamente allontanato dal posto di lavoro in ragione di una sopraggiun telefonata dei figli. La coerente sconfessione di tale ricostruzione, immediatamente sopra evidenziato, costituisce allora anche una coerente rispost allo specifico motivo di doglianza e una sia pur implicita attestazione esistenza di una consapevole quanto volontaria astensione dal lavoro.
E’ manifestamente infondato il secondo motivo alla luce del condivisibil principio, qui ribadito, per cui integra il reato di truffa aggravata ai dan Stato la condotta del pubblico dipendente che violi l’obbligo di prestare ser secondo l’orario d’ufficio, dal momento che, essendo l’orario di lavoro prestab in funzione delle esigenze dell’amministrazione, la sua violazione determina di sè un danno per quest’ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta di un me assegnato al servizio di guardia medica, il quale poneva in essere prolun ritardi, assenze ed allontanamenti dal luogo di lavoro, mediante apposizione registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non verit (Sez. 2, n. 34773 del 17/06/2016 Ud. (dep. 10/08/2016) Rv. 267855 – 01). S tratta di principio che di per sé supporta il ritenuto reato al di là di disquisizione sull’ulteriore aspetto costituito dalla citazione in sentenza a un danno all’immagine. Va anche aggiunto che con la prima condivisa sentenza i giudici hanno anche evidenziato che l’avvenuta erogazione, nonostante l’assenz di un compenso patrimoniale in favore dell’imputato da parte della Pubbli Amministrazione.
E’ fondato il terzo motivo atteso che i giudici hanno escluso l’invoc fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. con motivazione assolutamente care siccome del tutto estranea alla valutazione dei criteri da esaminare per stabi escludere la speciale tenuità del fatto. In proposito va rammentato che il giu sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cu 133, comma primo, cod. pen., con sufficiente indicazione degli elementi ritenu rilevanti (cfr. Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01 COGNOME) o che, alla luce della più recente novella, in ragione anche della cond susseguente al reato. Consegue l’assorbimento dell’ultimo motivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto c la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente all’applicabil dell’art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appell Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 19.03.2024.