Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42463 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA, avverso la Sentenza della Corte d’appello di COGNOME in data 1/7/2024; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratori inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1/7/2024 la Corte d’appello di COGNOME ha confermato l sentenza del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 6 comma 6 I. n. 401/1989 perché, in viola di quanto prescritto con il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal Questore di
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COGNOME il 9/10/2015, non si era presentato negli uffici del Commissariato COGNOME Nord durante l’incontro di calcio Massina – Palmese, disputato 15/4/2018, e l’aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla di mesi otto di reclusione ed € 6667,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione De COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di le il vizio di motivazione con riferimento all’art. 6 comma 6 I. 401/89. Assum difensore che “l’unica prova su cui la Corte territoriale ha legittimato il convincimento si integra e si esaurisce nel mancato adempimento dell’obblig dedotto in imputazione”.
Con il secondo motivo, la difesa denuncia la violazione di legge e il viz motivazione in relazione’ alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. Assume che la motivazione della Corte territoriale era contraddittoria nella p in cui negava l’applicazione della causa di non punibilità, ritenendo che la con dell’imputato avesse messo in pericolo l’ordine pubblico, senza però consider che il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche. Lamenta, ancora, la Corte d’appello non aveva spiegato “quali degli elementi indicati dall’art bis c.p. erano stati presi in esame ai fini dell’esclusione della fattispecie” limitata a “richiamare un dato probatorio assolutamente inesistente”, ave l’imputato giustificato con lo stato di malattia la violazione contestata. Agg infine, che dal 15/10/2015, data di applicazione del DASPO, l’unica violazio dell’obbligo di presentazione segnalata era quella del 15/4/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Inammissibile, giacché aspecifico, risulta il primo motivo del ricorso.
La censura si esaurisce nell’elencazione di una serie di principi generali che confrontano con la motivazione fondante la condanna, avendo la Corte territoria spiegato che la violazione contestata era provata dalla deposizione del COGNOME NOME NOME che non trovava giustificazione nelle spontanee dichiarazio dell’imputato, il quale aveva sostenuto di non essersi recato al Commissaria causa dello stato di malattia in cui versava, non essendo stato allegato elem alcuno che comprovasse l’impedimento dedotto.
Il motivo, pertanto, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomen avverso la sentenza oggetto di ricorso, è inammissibile. (Sez. 6, n. 2037 11/3/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 7, ord. n. 36842 del 23/9/2024, Habilaj).
E’ fondato il secondo motivo d’impugnazione.
La Corte ha negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. cod. pen. rilevando che “l’imputato aveva messo in pericolo l’ordine pubblico,
avendo giustificato la violazione dell’obbligo impostogli e non ravvisandosi al elemento che renda tale comportamento caratterizzato da un minore grado di offensività”.
Sennonché l’atto di appello un elemento concreto, potenzialmente idoneo incidere su entrambi gli indici requisiti della particolare tenuità dell’offesa abitualità del comportamento, l’aveva indicato, ossia l’episodicità della violaz risultando l’omessa presentazione intervenuta dopo oltre due anni dall’adozio del DASPO.
A tale motivo di appello la Corte territoriale ha dato una risposta appar valorizzando il pericolo generato dalla condotta e la condotta susseguente al r ma pet . Cornire spiegazione alcuna in ordine all’incidenza che tali elemen avevano sulla misura dell’offesa.
La sentenza va, quindi, annullata limitatamente al punto concernente la particol tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’ap di COGNOME.
Va, infine, ribadito che, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla ve della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punib della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dic l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, COGNOME, R 284703 – 01), in quanto la causa di non punibilità per la particolare tenui fatto “presuppone l’integrazione del reato al completo di tutti i suoi eleme per l’effetto, l’accertamento della responsabilità e l’attribuibilità del fa all’autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata dall’assoggettamento alla sanzione penale” ( Sez. 3, n. 24326 del 27/2/202 Fonti, Rv. Rv. 286558 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la particolar tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a di COGNOME.
Così deciso il 14/10/2024