Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39987 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, con quale è stato chiesto dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso e liquidazione delle spese come da nota allegata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, emessa il 23 marzo 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazi al reato di truffa, per avere venduto a COGNOME NOME una lavatrice difettosa presentata come nuova.
b/2-
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che si foss trattato di un mero inadempimento civilistico, mancando della truffa l’elemento costitutivo del raggiro, non ricavabile dalle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili senza adeguato vaglio. Costei, attraverso una attività rientrante nell’ordinaria diligenz avrebbe potuto immediatamente accorgersi che l’elettrodomestico venduto in fiera, per mezzo di una regolare trattativa, era difettoso, circostanza che il ricorrente avreb ignorato, con conseguenziale elisione anche dell’elemento soggettivo del reato;
violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
Il valore dell’elettrodomestico era pari a soli 120 euro ed occorreva tenere conto dell modalità della condotta e della sua occasionalità;
violazione di legge quanto alla mancata applicazione di pene sostitutive di quella detentiva, essendo presenti tutti i presupposti di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare l’inammissibilità per genericità.
1.1. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, attraverso una ricostruzione fattuale no rivedibile in questa sede in quanto non manifestamente illogica, ha ritenuto che l’imputato aveva fatto credere alla persona offesa, attraverso le particolari modalità della vendita ( fiera, accompagnata da volantini pubblicitari ed imballando preventivamente l’elettrodomestico con del cellophane), che il bene fosse nuovo e funzionante, mentre si trattava di un elettrodomestico vecchio e non idoneo.
Tale condotta ha integrato gli artifici e raggiri previsti dalla norma incriminatrice, rive anche il dolo dell’imputato, che aveva predisposto artatamente, attraverso l’imballaggio, il mezzo adatto ad evitare che la persona offesa potesse controllare sul posto il bene vendutogli, rilevandone la vetustà.
La sentenza ha correttamente basato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dell vittima e sugli accertamenti di polizia giudiziaria a riscontro, che avevano portato a identificazione dell’imputato, circostanza non contestata.
Deve, in proposito, ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal rea è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione del sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerunnque accidit”, e
insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti pr di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
1.2. Inoltre, non ha rilievo, in presenza di uno specifico raggiro, che la vittima non ab usato l’ordinaria diligenza per accorgersi della truffa.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ai fini de sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte de persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez.2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476-01).
E’ fondato il secondo motivo.
La Corte di appello non ha offerto una motivazione convincente nella parte in cui ha negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
E’ stato ritenuto apoditticamente non esiguo un danno per la vittima di soli 120 euro ed è stata sottolineata l’insidiosa modalità della condotta per il fatto di essere stata ri nei confronti di persona anziana, tuttavia riferendosi non all’epoca del fatto (commesso nel maggio del 2019, quando la persona offesa aveva 61 anni), ma all’epoca dell’accertamento effettuato in sede giurisdizionale, senza ulteriori specifiche su condizioni personali della vittima.
Ne consegue che la questione dovrà essere nuovamente esaminata nel merito per verificare, sulla base di dati dotati di maggiore persuasività, se l’offesa sia di partic tenuità e non abituale in relazione alle modalità della condotta ed alla entità del dann o del pericolo procurati dal reato.
Il terzo motivo di ricorso rimane, in questa sede, assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., con rinvio per nuovo giud sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 12/11/2025.