Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 38123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 38123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ELBASAN (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE d’APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani il 25 maggio 2022 con cui l’imputato è stato condannato a pena di quattro mesi di reclusione e C 200,00 di multa per la ricettazione di un telefonino.
Con il ricorso per cassazione la Difesa dell’imputato formula due motivi.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge (lettere b e c dell’art.606 c.p.p., in re agli artt.191, 192, 526 e 533 del codice di procedura nonché 648 c.p.) nonché contraddittorie ed illogicità della motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) poiché la condanna dell’imputato è su una prova illegittimamente acquisita e comunque inutilizzabile.
Infatti, la origine furtiva del bene asseritamente rubato e ricettato è stata d esclusivamente dall’acquisizione (senza il consenso del difensore) ed esame della querela presentata da NOME COGNOMECOGNOME proprietaria del telefonino, che tuttavia non è stata sen dibattimento. Nel processo non vi è quindi la prova del reato presupposto.
Anche con il secondo motivo si lamenta violazione di legge (lettere b e c dell’art.606 c.p. relazione agli artt.129 e 530 del codice di procedura nonché 131 bis c.p.) nonché mancanza di
motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) sulla non punibilità dell’imputato per particolare te fatto.
La Corte d’appello non si è pronunciata sulla richiesta, formulata con le conclusioni inviat mali in occasione della trattazione cartolare dell’udienza d’appello.
Sia il AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME che il difensore dell’imputato, NOME COGNOME hanno fatto pervenire per mail memorie con le rispettive conclusioni chiedendo, la prima, il rigetto del ricorso ed il secondo, il suo accoglimento o eventualmente, in subo la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato mentre il secondo merit accoglimento.
Con il primo motivo si contesta sia stata fornita la prova nel processo dell’origine furt telefonino sequestrato al Baia, poiché la querela per il furto del terminale presentata persona offesa NOME COGNOME venne acquisita senza il consenso dell’imputato e della sua dif ed è pertanto inutilizzabile a fini probatori.
L’argomento difensivo è manifestamente infondato. Infatti, dalla giurisprudenza di ques Corte è stato recentemente ribadito che ai fini della configurabilità dei reati contro il pa presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 pen.) è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle rela fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 Cremones 282629 – 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 Maddaloni Rv. 277020 – 01). Ciò non significa ovviamente che vi debba essere un accertamento di responsabilità penale a carico di un individu ma che gli elementi identificativi dell’ipotesi di reato siano sufficienti ai fini che qui vale a dire come premessa ricostruttiva dei reati presupposti, ipotizzabili sulla base di el indiziari sufficientemente concreti. La sussistenza di un reato presupposto non deve esse quindi accertata, ma semplicemente supposta come ipotesi cogente, precursore ineludibile dell’ipotesi di reato oggetto del giudizio (in questo caso, la ricettazione).
Su tali premesse concettuali, che la res fosse furtiva può desumersi da una pluralità di fattori, quali, nel caso concreto, la presenza di una indagine per il recupero del terminale, l’esecuzi del sequestro a carico del Bala, e, in ultimo, la presentazione di una querela per furto. La qu pur utilizzata solamente nell’ambito di quanto consentito dalla giurisprudenza di legitti cioè la prova della sussistenza della relativa condizione di procedibilità, non deve essere int in maniera generica. Infatti, ciascuna querela fa prova della condizione di procedibilità d specifica ipotesi di reato, commessa in una specifica data ai danni di un soggetto individuato poiché non avrebbe alcun senso ipotizzare una querela bonne à tout fa/re. Intesa in tali termini, specifici e concreti, essa consente, unitamente all’ulteriore corredo probatorio in atti a ri provata la sussistenza di (non la responsabilità per) un furto quale presupposto della ricettazione in oggetto.
3. Va invece accolto il secondo motivo di ricorso.
La Corte ha infatti omesso di motivare sulla richiesta, formulata con memoria di data novembre 2023 (primo atto utile successivo alla riforma della disposizione, introdotta con Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 -c.d. “Riforma Cartabia”-, alla luce del fatto che l’atto di appe la data del 3 ottobre 2022) di applicazione della causa di esclusione della punibili particolare tenuità del fatto.
E poiché l’omissione motivazionale non deriva da dimenticanza ma da mancata consapevolezza dell’esistenza del motivo (come reso evidente dalla sintesi dei motivi di appello riport motivazione -pg.3 – che ignora tanto la memoria che i motivi in essa versati) non si può questione, come suggerisce il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale nella propria memoria inviata p mail, di motivazione implicita che presuppone quanto meno la consapevolezza che la questione fosse stata posta.
La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
Ciò tuttavia non implica né comporta l’accoglimento della istanza di pronuncia dell’estinz del reato per intervenuta prescrizione, formulata a conclusione della memoria datata 8 agost 2024 a firma dell’AVV_NOTAIO del Foro di Bari. Infatti, il rinvio avviene solamente la valutazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del beneficio invocato, ess assorbita (attesane l’inammissibilità) ogni altra questione attinente alla responsabili perché la valutazione ex art. 131 bis c.p. è un posterius, una conseguenza che viene ‘a valle’ del giudizio di responsabilità, una volta accertata la sussistenza dell’elemento materia e dell’elemento soggettivo del reato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rile infatti, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto “pre l’integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l’effetto, l’accertam responsabilità e l’attribuibilità del fatto – reato all’autore, il quale rimane esentato, se è applicata, solo dall’assoggettamento alla sanzione penale. L’applicazione della causa di n punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppu maniera esigua e tenue secondo i due “indici-criteri” della tenuità del fatto (la «t dell’offesa» e la «non abitualità del comportamento») in coincidenza necessaria con due ulteri sotto-indici (o “indici-requisiti”) della tenuità dell’offesa, rappresentati dalle «mod condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo». (Cass. Sez. 3 n. 50215 del 08/10/201 rv. 265434; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, COGNOME, Rv. 284703 – 01).
Da quanto detto, discende che, una volta ‘sigillata’ la questione sulla responsabilit l’inammissibilità del motivo che la riguardava, non è consentita a questa Corte (ed a quella il processo è rinviato) l’esame dell’istanza di dichiarazione di estinzione del reato per inte prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. D inammissibile nel resto il ricorso.