Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente all’applicazione della pena sostitutiva, con declaratoria di inammissibilità nel resto; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME
Vegliante, per il ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18 dicembre 2023 dal Tribunale di Salerno, ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. c), I. 22 aprile 1941, n. 633, confermando la condanna per l’ulteriore delitto di ricettazione e rideterminando conseguentemente la pena.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo.
In particolare, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione:
la carenza e la contraddittorietà della motivazione, laddove si reputa configurabile la ricettazione, anche venuto meno il reato presupposto previsto dalla legge sul diritto d’autore;
la genericità del diniego dell’esimente ex art. 131-bis cod. pen., fondato soltanto su considerazioni astratte e non riferite al caso concreto per cui si procede;
la mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, in base a congetturali affermazioni sulla capacità patrimoniale dell’imputato.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente alle censure inerenti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ed è inammissibile nel resto.
La Corte di appello – pp. 4-5 – ha assolto NOME dall’imputazione di detenzione di beni illecitamente riprodotti e privi di marchio SIAE, in ossequio al criterio del ragionevole dubbio, ritenendo incerta esclusivamente la destinazione al commercio dei compact disc e restando, viceversa, affatto inequivoca la loro contraffazione (cfr., Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf, Rv. 276426-01; Sez.
2, GLYPH n. 5228 del 07/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255045-01, secondo cui integra il reato di ricettazione la ricezione di CD musicali tutelati dal dirit d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno).
I profili di censura che eccepiscono il venir meno del reato presupposto sono, dunque, generici, non misurandosi con l’effettivo percorso giustificativo, e, comunque, manifestamente infondati.
Colgono, al contrario, nel segno le doglianze inerenti il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La sentenza impugnata, invero, ha fondato tale statuizione soltanto su generalissime riflessioni, non concretamente calibrate sulla vicenda storica per cui si procede («il rilevante danno arrecato da questo genere di reati alla lecita economia legale») e sulla sussistenza di un unico precedente specifico (laddove, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre il comportamento abituale, presupposto ostativo ex art. 131-bis, comma 3, cod. proc. pen., quando l’autore, anche successivamente al reato oggetto di giudizio, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole – cfr. Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286175-02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347-01; Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270637-01).
Un simile apparato argomentativo risulta, quindi, in parte insufficiente, siccome totalmente generico, e in parte non corretto giuridicamente.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata con riguardo al solo punto suaccennato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, ufficio viciniore ex art. 623, lett. c), cod. proc. pen. e 175 disp. att. cod. proc. pen., che procederà a nuovo esame della suddetta istanza, tenendo conto dei rilievi sopra indicati.
Le doglianze inerenti l’applicazione di sanzioni sostitutive sono assorbite dalle statuizioni che precedono.
Le ulteriori censure devono essere dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla applicabilità della causa speciale di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 31 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente