Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5515 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME con requisitoria scritta ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come appello;
AVV_NOTAIO, per NOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME, per quanto di interesse in questa sede, colpevole del reato di cui all’art. 697 cod. pen., per avere detenuto presso la propria abitazione una baionetta in assenza di denuncia all’autorità di P.S., e lo ha condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di euro 240,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, lamentando violazione di legge per assoluta assenza motivazionale in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude per la qualificazione del ricorso come appello; l’AVV_NOTAIO, per NOME, conclude per l’accoglimento del ricorso, rilevando che lo stesso non è per saltum trattandosi, invero, di sentenza inappellabile in quanto condanna alla sola pena dell’ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, dovendosi, altresì, osservare che non trattasi di ricorso per saltum, essendo non appellabile la sentenza impugnata in quanto condanna alla sola pena dell’ammenda.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Orbene, nel caso in esame, a fronte di esplicita richiesta con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 697 cod. pen. per la quale è intervenuta
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condanna, di tale causa di esclusione della punibilità da parte della difesa dell’imputato in sede di conclusioni, di cui si dà atto nell’epigrafe della sentenza, il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia considerazione – anche implicita – in proposito.
L’assenza, quindi, di motivazione, sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ragusa, Ufficio G.i.p..
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.