Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 7/3/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Macerata che, in data 12/3/2021, aveva riconosciuto l’imputato colpevole della ricettazione di un telefono cellulare, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod.pen., avendo la Corte di merito omesso di fornire risposta gravame difensivo sul punto;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. Secondo il difensore la sente impugnata ha disatteso la richiesta difensiva con argomenti illogici, ritenendo l’abitualità comportamento dell’imputato in ragione del rinvenimento in sede di perquisizione di una consistente somma di danaro in contrasto con l’elaborazione giurisprudenziale che richiede che l’imputato abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole oltre quello oggett del procedimento. La Corte di merito a sostegno della non occasionalità del fatto non ha richiamato alcun precedente ma ha valorizzato in contesto in cui è avvenuto il ritrovamento del telefono di provenienza furtiva, nonostante la levità della condotta e dell’off conseguente, ed ha, altresì, richiamato l’assenza di giustificazione plausibile da part dell’imputato, sebbene il prevenuto abbia reso dichiarazioni in proposito e il comportamento processuale non costituisca elemento ostativo all’applicazione dell’istituto. Analogamente non pertinente al giudizio in ordine all’applicabilità dell’art. 131bis cod.pen. risulta il richi gravità della condotta in quanto commessa da soggetto già condannato per fatti rilevanti, emergenza quest’ultima eventualmente conferente ai fini del giudizio in ordine all’abitualità
2.3 la violazione degli artt. 62 n. 4 e 648, comma 2, cod.pen. e connesso vizio della motivazione, avendo i giudici d’appello rigettato la richiesta di riconoscimento del dann patrimoniale di speciale tenuità sull’erroneo assunto che il primo giudice avesse già considerato la tenuità del danno nel giudizio alla base del riconoscimento dell’attenuant speciale di cui all’art. 648, comma 2, cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza nella specie del dolo di ricettazione, operando diffus richiami alla costante giurisprudenza di legittimità sul tema ed escludendo (pag. 6) l possibilità di ricondurre il fatto all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod.pen.
Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità dell’art. bis cod.pen. con motivazione carente e giuridicamente non pertinente, avuto riguardo ai presupposti dell’istituto. Infatti, i giudici d’appello hanno valorizzato -al fine di es l’occasionalità della condotta- elementi di contesto, quali l’esito della perquisizione a ca del prevenuto che portò al rinvenimento dell’apparecchio cellulare oltre che di una somma di danaro; l’assenza di plausibili giustificazioni circa il tempo e le modalità di ricezione del
in contestazione; la gravità del fatto, desunta da pregresse condanne per fatti “rilevanti” n meglio precisati (a fronte dell’incensuratezza evocata dal primo giudice), l’intensità del do ovvero elementi che connotano il fatto di reato, già qualificato dal primo giudice come d particolare tenuità.
2.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il giudizio sulla tenuità del fatto ex ar 131 bis cod.pen. richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattis concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266589 – 01).
In detto quadro è del tutto legittimo lo scrutinio delle modalità del fatto second parametri dell’art. 133 cod.pen. ma la valenza ostativa all’applicabilità dell’istituto impone una motivazione che faccia emergere con chiarezza gli elementi che fondano il giudizio sulla meritevolezza del trattamento sanzionatorio senza ricorso a formule di stile. Nel caso a giudizio la Corte di merito non ha precisato le ragioni che rendono il contesto del rinvenimento del bene significativo nella qualificazione della gravità del fatto addebitato mentre la sce processuale relativa alla giustificazione della condotta, rilevante nella prova del dolo, no presta in relazione alla fattispecie concreta a persuasive inferenze in ordine al grado offensività della stessa.
2.2 Quanto all’abitualità del comportamento, la già richiamata sentenza delle Sez. U. Tushaj ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 131 bis, comma 3, cod.pen.ha caratter tassativo delineando la tipizzazione dell’abitualità. Dal tenore letterale emerge che l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno du diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilit dell’art. 131-bis. Il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità osta all’applicazione dell’istituto.
Nella specie, la Corte di merito ha argomentato l’esistenza di “elementi da cui desumere l’abitualità della condotta di violazione” richiamando il complessivo esito della perquisizione carico dell’imputato senza alcun dettaglio in ordine a reati ostativi secondo le coordinat ermeneutiche disegnate dal legislatore.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente chiarito che il valore economico del bene ricettato era stato valutato dal prim giudice ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648,comma cod.pen., conformandosi al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 7,
Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673-01; n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia limitatamente alla valutazione circa l’applicabilità dell’art. 131bis cod.pen. mentre i residui motivi debbo essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131bi cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente