Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3058 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/03/2023 del TRIBUNALE DI MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 31 Marzo 2023 il Tribunale di Macerata, in rito ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 1.500 euro di ammenda per il reato di porto fuori dalla propria abitazione di due coltelli (art. 4 I. 18 aprile 1975 n. 110), fatto commesso il 2 giugno 2020.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchè in sede di conclusioni il difensore dell’imputato aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. ma il giudice ha omesso di provvedere su tale istanza.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Nelle conclusioni riportate nella intestazione della sentenza vi era, in effetti, la richiesta della difesa dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
A differenza di quanto avviene nei gradi successivi di giudizio che soggiacciono alle regole formali sulle impugnazioni (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112: In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), in primo grado la richiesta della parte non deve essere particolarmente specifica per incardinare il rapporto processuale sulla questione proposta.
L’istanza non è stata accolta, ma dalla lettura della sentenza impugnata emerge che manca del tutto una motivazione sul rigetto di tale richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la motivazione sulla esclusione della particolare tenuità del fatto possa risultare “anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice del merito, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato” (Sez. 4, Sentenza n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; conforme Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499 – 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266589 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione “magari in guisa implicita”). La eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve, infatti, ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).
Nel caso in esame, peraltro, non è possibile applicare questo tipo di indirizzo giurisprudenziale, perché la pena inflitta (1.500 euro di ammenda) è appena al di
sopra del minimo edittale, ed essa è, peraltro, sostenuta da una motivazione (“pena equa stimasi”), che non dà conto di aver considerato gli indici di gravità oggettiva ed il grado di colpevolezza dell’imputato. Deve concludersi, quindi, nel senso che la motivazione della sentenza impugnata non abbia dato risposta ad una domanda presentata dalla difesa dell’imputato.
L’omessa valutazione di una domanda, pur non potendo essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce il grado di giudizio nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente a tale unico punto, con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica, ex art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per nuovo esame della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all’esame della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen,con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il pysidente