Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del sindacato di legittimità su tale istituto, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per trasporto illecito di rifiuti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Trasporto di Rifiuti e Condanna in Appello
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in grado di appello, di un soggetto per il reato di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. La Corte d’Appello aveva riqualificato il reato e inflitto una pena di 8.000 euro di ammenda.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la condotta fosse di minima offensività.
2. L’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso.
La Decisione della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili. La decisione si fonda sul principio che le valutazioni relative al trattamento sanzionatorio, se supportate da una motivazione sufficiente e non illogica da parte del giudice di merito, non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha specificato punto per punto le ragioni dell’inammissibilità.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, i giudici hanno sottolineato come la sentenza d’appello avesse già compiuto una valutazione completa, considerando sia il profilo soggettivo (l’intenzionalità della condotta) sia quello oggettivo (la quantità non indifferente di rifiuti). La Corte d’Appello aveva quindi escluso, con un giudizio di merito logico e coerente con la giurisprudenza, che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità. Tentare di rimettere in discussione questa valutazione in Cassazione, proponendo interpretazioni diverse, si è rivelato un tentativo infruttuoso.
Sul secondo motivo, l’eccessività della pena, la Cassazione ha osservato che la sanzione pecuniaria inflitta era addirittura inferiore alla media edittale prevista dalla legge. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione tenendo conto dell’intensità del dolo e della quantità dei rifiuti, applicando peraltro le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Pertanto, la doglianza è stata ritenuta infondata. Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato come non potesse valutare d’ufficio la mancata applicazione di un’ulteriore attenuante, poiché non era stata specificamente richiesta nel precedente grado di giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Le valutazioni fattuali, come la gravità di una condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Il ricorso in Cassazione può avere successo solo se si dimostra un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, non se ci si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti. La decisione sottolinea anche l’importanza di articolare tutte le proprie difese, comprese le richieste di applicazione di circostanze attenuanti, fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni non possono essere sanate in sede di legittimità.
Quando può essere esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione della particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito, valutando sia il profilo soggettivo (es. l’intensità del dolo) sia quello oggettivo (es. la quantità non indifferente del materiale illecito), ritiene che l’offesa non sia minima.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta eccessiva?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. Nel caso specifico, la pena era addirittura inferiore alla media edittale e teneva conto delle attenuanti generiche, rendendo la doglianza inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOMECOGNOME condannato, in grado di appello, con riqualificazione de reato nell’ipotesi di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, alla pena di 8.000 e ammenda per trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione, deduce violazi di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui al 131 bis cod. pen., con il primo motivo, e per eccessività della pena inflitta con il secondo mo
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili perché inerenti il trattament punitivo pur a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione e, quanto al primo, a perché proposto prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e l consolidata giurisprudenza; ed invero, la sentenza ha considerato il profilo soggettivo e qu oggettivo della condotta e ha escluso che il fatto potesse ritenersi non punibile per partic tenuità, rendendo un giudizio di merito in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili d giurisprudenza di questa Corte e non altrimenti scrutinabile in questa sede; per altro verso pena inflitta in secondo grado in riforma della sentenza impugnata è stata contenuta nella spec pecuniaria in termini inferiori alla media edittale con non illogica valutazione dell’inten dolo e della non indifferente quantità di rifiuti trasportati e con applicazione delle cir attenuanti generiche nella massima estensione, senza che possa ovviamente in questa sede valutarsi il mancato rilievo d’ufficio della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. tutto genericamente evocata in ricorso e non richiesta con l’appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.