Particolare tenuità del fatto: Quando il Giudice Decide e la Cassazione non Interviene
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione specifica del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una decisione che neghi tale beneficio, sottolineando l’ampio potere discrezionale del giudice di merito.
I Fatti del Caso: Dalla Minaccia al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di minaccia. La difesa dell’imputato, non ritenendo adeguata la condanna, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza era centrato sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i giudici dei gradi precedenti avevano errato nel non applicare l’art. 131-bis c.p., vizando la loro decisione con una motivazione carente.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati in giurisprudenza. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come manifestamente infondato e inammissibile. Questo perché le censure presentate erano una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non si è confrontato efficacemente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni.
Il punto centrale della motivazione risiede però nella natura della valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito. Questo significa che è il giudice che ha gestito il processo (Tribunale e Corte d’Appello) a dover soppesare tutti gli elementi del caso – come le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo – per decidere se l’offesa sia, appunto, ‘particolarmente tenue’.
Questo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, ovvero davanti alla Cassazione, a condizione che sia esercitato senza vizi logici o giuridici. La Corte ha citato precedenti pronunce (Sez. 2, n. 50987/2015 e Sez. 6, n. 55107/2018) per affermare che il giudice non è nemmeno tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti più rilevanti per la sua decisione. Nel caso specifico, le argomentazioni della Corte territoriale sono state giudicate né contraddittorie né incoerenti, e quindi insindacabili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale chiaro: per contestare efficacemente in Cassazione il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non basta esprimere un semplice dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, come una palese illogicità, una contraddizione manifesta o un errore nell’applicazione della legge. In assenza di tali vizi, il potere discrezionale del giudice di merito rimane sovrano, e il ricorso in Cassazione è destinato all’inammissibilità.
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un obbligo o una discrezione del giudice?
Secondo la Corte, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito.
È possibile ricorrere in Cassazione se non si è d’accordo con la decisione del giudice sulla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
È possibile, ma solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è viziata da errori logici o giuridici. Il ricorso non può basarsi su un semplice disaccordo con la valutazione discrezionale del giudice, ma deve evidenziare un vizio specifico della motivazione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era manifestamente infondato, riproduceva censure già respinte nei gradi di merito e, soprattutto, criticava una valutazione discrezionale del giudice che era stata motivata in modo logico e coerente, rendendola non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27331 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27331 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10972/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Giulianova il 05/12/1996 avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di L’Aquila;
dato avviso alle parti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di minaccia;
che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. , Ł manifestamente infondato (avendo la Corte territoriale indicato, seppur sinteticamente, le ragioni che hanno fondato la relativa decisione), inammissibile (essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, indeducibile, in quanto, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., Ł il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati (con le quali il ricorrente non si confronta), sono insindacabili questa sede;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME