Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9316 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9316 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la decisione impugnata è incensurabile nella parte relativa all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che il Tribunale ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalla potenzialità offensiva del coltello a scatto portato dall’imputato al di fuori della propria abitazione (e, precipuamente, in un luogo che è sovente teatro di risse e disordini) e dalle modalità del suo contingente occultamento, tali da assicurare, all’occorrenza, la pronta utilizzabilità in funzione lesiva o minatoria, elementi che ha ritenuto prevalenti rispetto al comportamento collaborativo da lui serbato all’atto dell’intervento delle forze dell’ordine;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha giustificato sulla base delle
negative informazioni acquisite in ordine al vissuto dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali per reati anche di notevole allarme sociale;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni non idonee ad eccitare l’esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità;
che ineccepibile si palesa, da ultimo, la determinazione in 30 euro al giorno della pena pecuniaria sostitutiva, di poco superiore al minimo edittale, frutto della considerazione della concreta condizione dell’imputato, impegnato, per quanto risulta dalla sentenza impugnata e non smentito aliunde, in attività lavorativa saltuaria dalla quale, sia pur modesti, redditi;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025