Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2788 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2788 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato in Germania il 02/01/1978, avverso la sentenza in data 15/09/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 15 settembre 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 15 dicembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia, riconosciuta l’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in mesi 8 di reclusione per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente lamenta la violazione di norme processuali e la violazione di legge in relazione al diniego dell’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In rito si dà atto che il fascicolo, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato restituito alla Terza Sezione con ordinanza del 21 giugno 2024, perché il Collegio non ha rilevato alcuna causa di inammissibilità, come indicata dall’Ufficio dell’esame preliminare dei ricorsi, in relazione al motivo sull’art. 131bis cod. pen.
Nel merito, il ricorso è infondato.
L’imputato pretende il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. perché ha assolto il debito tributario, pagando anche una somma maggiore, in seguito alla rateizzazione. Lamenta in particolare la mancata attivazione dei poteri officiosi del Giudice di merito che non ha valorizzato il comportamento susseguente e invoca l’applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589-01-266594-01).
Il Collegio ritiene che sia corretta l’impostazione difensiva secondo cui la causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è rilevabile anche d’ufficio, in presenza di un atto di impugnazione ammissibile, in conformità con la natura di innovazione di diritto penale sostanziale e quindi di trattamento penale più favorevole riconosciuto alla norma nella citata sentenza delle Sezioni Unite al par. 1 della motivazione in diritto. Non c’è dubbio, quindi, che la Corte di appello avrebbe potuto applicare l’art. 131-bis cod. pen., anche in assenza di espressa richiesta in tal senso, e che tale omissione possa essere censurata con il ricorso per cassazione.
L’imputato fonda la legittimità della sua pretesa sul comportamento susseguente che costituisce il nuovo criterio di valutazione introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia (art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha aggiunto al primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. le parole “anche in considerazione della condotta susseguente al reato”). Tale prospettazione non è condivisibile perché ritiene prevalente questo nuovo criterio di giudizio sugli altri – modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen. -, che del pari devono orientare l’interprete nell’apprezzamento della particolare tenuità del fatto.
Nella citata sentenza COGNOME, le Sezioni Unite hanno precisato che nel giudizio sulla tenuità del fatto si richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta», in quanto «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore», con la conseguenza che ogni caso va considerato singolarmente, secondo le sue peculiarità. Tale principio rimane fermo anche dopo la novella del 2022 perché il criterio della condotta susseguente va valutato al pari degli altri. Le Sezioni Unite COGNOME (sent. n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064-01) hanno precisato che, anche nel caso del reato continuato, non ostativo di per sé all’applicazione della causa di proscioglimento, vanno soppesati una serie di
elementi, tutti di pari livello, precisando che si deve tener conto della tipologia dei beni giuridici protetti, dell’entità delle disposizioni di legge violate, delle finalit dalle modalità esecutive delle condotte, delle loro motivazioni e delle conseguenze che ne sono derivate, del periodo di tempo e del contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dell’intensità del dolo e della rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Questa Sezione ha già chiarito che la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497 – 01). Ai fini dell’applicabilità della causa di proscioglimento resta centrale il momento della consumazione del reato e quindi l’esiguità o meno dell’evasione. Tale impostazione è stata confermata dalla sentenza della Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286175-01, che ha affermato che: “Tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1. cod. pen. vi è anche l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l’Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali” (v. pag. 11). La sentenza ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale sull’art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento ai reati tributari, dimostrando come la condotta susseguente, in essa ricompresa l’assoluzione dell’obbligazione tributaria, è solo uno degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, poiché le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti riportate in dichiarazione dei redditi, sono pari ad euro 132.093,17 per l’imponibile e ad euro 29.060,48 per VIVA, certamente deve escludersi il fatto di lieve entità, tale non essendo al momento della consumazione del reato e non essendolo diventato per effetto dell’adempimento del debito tributario. E’ giustificato quindi il mancato rilievo officioso della causa di proscioglimento da parte della Corte di appello, contrastando l’entità dell’evasione con la particolare tenuità del fatto.
Va aggiunto infine che, con riguardo alla speciale causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, norma entrata in vigore prima della data dell’udienza di trattazione del ricorso, non risultano allegati dal ricorrente,
che avrebbe potuto presentare un’apposita memoria, elementi da valutare in modo prevalente rispetto all’entità dello scostamento dell’imposta evasa, non essendo a tal fine sufficiente il sopravvenuto adempimento dell’obbligo tributario.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente onere per il ricorrente di pagare le spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 10 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi nte