Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d 14 febbraio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunal ordine al reato di cui agli art 187 CdS commesso in Torre Melissa (KI 2021. CatiE nzaro del e di Crotone in ) il .6 agosto
Rilevato che i tre motivi, con cui ha dedotto la violazione di leg al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 sono meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagli dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il contrappone valida ragione in fatto o in diritto, o sono, comunque, m ge in relazione bis (od. pen., ta e disattesa corri mte non anife:;tamente infondati. Va osservato che, per la configurabilità della causa di e2;clusbne della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuitì rici ied valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattis ecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE moddlità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità d mo o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le nodifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. igs. 10 ottobre 2022 n. 150, a iche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disam elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dove il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento i valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseg bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Se del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rie discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta motivazione posti a sostegno. na di tutti gli quelli ritenuti do c:)munque crinni nato, per Jenti: mente, il . 6, i. 18180 aiutE zione da tra nei poteri indac ata dalla illogicità della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nell concrete ( il netto rifiuto di sottoporsi agli accertamenti era stato acc rifiuto di firmale il verbale e da un atteggiamento avversativo e momento della confisca del veicolo) non si presta ad essere censu sede. principi e la sue modalità , nnpa , gnato dal aggr2ssivo al .ata in questa
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Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ma condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. lmiss ibile, con somma di euro
P.Q.M.
gam , E nto RAGIONE_SOCIALE elle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE d
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere ore enti