Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8902 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato in Albania il 17/10/1989 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 30/04/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 30 aprile 2024 il Tribunale di Bergamo, pronunciandosi prima dell’apertura del dibattimento, assolveva l’odierno ricorrente per il reato di cui all’articolo 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131- bis, cod. pen.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva appello deducendo, in un unico motivo, la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178 lett. b) e c) 179, 469, cod. proc. pen., 111, comma 2, Cost., art. 6 CEDU.
Lamentava che il Tribunale di Bergamo aveva assolto il ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen, ravvisando la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con sentenza di proscioglimento adottata inaudita altera parte in data
30/4/2021, nonostante il decreto di citazione a giudizio emesso il 9/4/2021 recasse quale prima data di udienza quella del 22/5/2024.
La Corte d’appello trasmetteva gli atti a questa Corte, in ragione della inappellabilità della decisione, stante il disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce l’appellabilità delle sole sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente appare opportuno richiamare il contenuto dell’art. 469 cod. proc. pen., il quale stabilisce, al primo comma, che «salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo». Il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, così recita: «la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare».
La disposizione in esame, dunque, prevede la possibilità di dichiarare in sede predibattimentale la non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., purché al pubblico ministero e all’imputato sia stato permesso di formulare le loro osservazioni e gli stessi non abbiano manifestato opposizione (Sez. 5, n. 28660 del 04/02/2016, Manole, Rv. 267360; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 266493).
2.Tanto premesso, il ricorso è da ritenersi fondato.
Il Collegio condivide il principio dì dìrìtto affermato da questa Corte secondo cui è viziata da nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto al contraddittorio, la sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto emessa “de plano” a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., senza rituale avviso alle partì. (Sez. 4, n. 43740 del 07/11/2024, Egghembergher, Rv. 287126 – 01; Sez. 1, n. 15272 del 21/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269465 – 01; Sez. 3, n. 6308 del 08/01/2025, Desilve). d44$ i
La conclusione si impone alla luce i esplicito riferimento contenuto nella formulazione testuale della disposizione, alla necessità che sia istaurato un momento di confronto con il pubblico ministero e le parti, e in ragione della
natura dell’istituto che, comportando l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all’imputato ed effetti non integralmente liberatori per l’imputato, in quanto viene iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002 n.313 e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità, pretende, per la sua applicazione, la previa instaurazione del contraddittorio tra l’accusa, difesa e persino la persona offesa, se esistente. (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715, in motivazione).
3.Alla luce di quanto precisato, la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis, cod. pen., deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in data 24/1/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente