Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43283 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43283 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Firenze;
visti gli atti del procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di Appello di Firenze, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 gennaio 2023 con la quale il Tribunale di Firenze ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 648 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla particolare tenuità del fatto.
Il Tribunale, con motivazione apparente e manifestamente illogica, avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell’ipotesi attenuata del reato di
ricettazione e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. tenere conto del valore economico del persona! computer ric:ettato dall’imputato pari ad euro 350,00 nonché del grave danno affettivo subito dalla persona offes a seguito della perdita irreversibile dei files contenenti fotografie della figlia della persona offesa e dati sensibili bancari conseguente alla formattazione persona! computer.
Il giudice di merito, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe fondato il giudizio di particolare tenuità sulla ritenuta «fungibilità» del bene ri senza tenere conto dell’accertata infungibilità dei files cancellati dalla memoria del persona computer sottratto alla persona offesa
Il difensore del ricorrente, in data 12 ottobre, ha depositato conclu scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
A giudizio della difesa il dolo del reato di ricettazione non si estenderebbe parte immateriale del bene ricettato non avendo il ricettatore alcun interess dati contenuti nel personal computer di provenienza delittuosa, di conseguenza la loro eliminazione non ricadrebbe «nello spettro di azione della volontà» ricorrente (pag. 2 della memoria difensiva).
La mancanza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare che l’imputato abbia materialmente operato la cancellazione dei files comporterebbe l’applicazione della disciplina della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. considerazione del minimale valore del persona! computer sottratto alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La Corte territoriale, con motivazione minimale ed apparente, ha ritenuto ch la condotta posta in essere dall’imputato perfezioni la fattispecie attenuata d all’art. 648, comma quarto, cod. pen. con conseguente applicazione della caus di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. esclusivamente in consideraz del modico valore del persona! computer ricettato, della «fungibilità del suo utilizzo» e dall’episodicità della condotta.
I giudici di appello non hanno tenuto conto del principio di diritto seco cui, ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata di ricettazione, no esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tu gli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen., ivi compresa la gravità del da del pericolo cagionato alla persona offesa (vedi tra le altre SE.Z. 2, n. 29346 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01).
La Corte di merito, con motivazione del tutto apodittica, ha ravvisato la tenuità della condotta senza tenere conto del valore economico del personal computer ricettato dall’imputato (pari a 350,00 euro) e del significativo danno subito dalla persona offesa a seguito della formattazione del personal computer stesso.
Con riguardo alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., va ribadito che, il giudizio sulla tenui richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario, pertanto, è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore, valutazione non riscontrabile nella sentenza impugnata (vedi Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
La Corte di merito, facendo ricorso a mere clausole di stile, ha omesso di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità e l’entità del contrasto rispetto alla legge con conseguente carenza di motivazione sul punto.
In considerazione della fondatezza del motivo di ricorso si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso il 17 o tobre 2023
La Presidente
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