Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per il diritto penale moderno: l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto durante il giudizio di rinvio. La questione centrale riguarda la possibilità per un imputato di invocare questa causa di esclusione della punibilità in una fase avanzata del processo, specialmente quando la sua responsabilità penale è già stata accertata con efficacia di giudicato.
Il caso e il perimetro del giudizio di rinvio
La vicenda trae origine da un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del Codice Penale, ovvero la non punibilità per la tenuità dell’offesa. Tuttavia, tale istanza veniva presentata per la prima volta solo durante il giudizio di rinvio, fase successiva a un precedente annullamento della Cassazione che aveva però lasciato intatto l’accertamento della colpevolezza.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio rescissorio era limitato esclusivamente alla rideterminazione della pena. Di conseguenza, il giudice del rinvio non possedeva il potere di estendere la propria analisi a questioni riguardanti la punibilità nel merito, essendo l’affermazione di responsabilità ormai coperta dal cosiddetto giudicato parziale.
La tempestività della richiesta e la reiterazione del reato
Un punto fondamentale sollevato dai giudici riguarda la vigenza della norma. Al tempo dello svolgimento del primo giudizio di appello, l’istituto della particolare tenuità del fatto era già pienamente operativo. Pertanto, l’imputato avrebbe dovuto sollevare la questione in quella sede. Non averlo fatto preclude la possibilità di recuperare tale doglianza in un momento successivo, poiché non si può giustificare un ampliamento della cognizione del giudice su aspetti non toccati dall’annullamento della Cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come la natura delle condotte contestate — reati reiterati nel tempo — ostacoli intrinsecamente il riconoscimento della tenuità. Il comportamento successivo al reato non può assumere rilevanza se la struttura stessa dell’attività criminosa dimostra una abitualità o una ripetizione incompatibile con il concetto di fatto di lieve entità.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di preclusione processuale e sulla natura limitata del giudizio di rinvio. La Cassazione osserva che, se un istituto giuridico è già vigente durante il processo di merito, la sua mancata invocazione non può essere sanata in una fase dedicata esclusivamente alla quantificazione della pena. Il giudicato parziale sulla responsabilità penale cristallizza i fatti e impedisce nuove valutazioni sulla punibilità complessiva. Inoltre, viene ribadito che la reiterazione delle condotte esclude di per sé la possibilità di considerare il fatto come ‘tenue’, indipendentemente dai comportamenti riparatori o successivi messi in atto dal colpevole.
le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma un orientamento rigoroso: la strategia difensiva deve essere completa e tempestiva. Invocare benefici normativi dopo che la responsabilità è divenuta definitiva risulta non solo inefficace, ma anche oneroso sotto il profilo delle spese di giustizia, rafforzando la certezza del diritto e l’economia processuale.
Si può chiedere la particolare tenuità del fatto per la prima volta in sede di rinvio?
No, se l’istituto era già vigente durante il giudizio di appello e la responsabilità penale è stata accertata definitivamente, la richiesta è inammissibile.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
La reiterazione del reato impedisce l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale?
Sì, la presenza di condotte criminose reiterate poste in essere in tempi diversi è considerata incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7911 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7911 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg.27387/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. è inammissibile perché dedotto per la prima vol sede di giudizio di rinvio rispetto ad un giudizio di appello che si è svolto quando l’istitu già vigente, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non potendosi quindi giustificare alcun ampliamento della cognizione del giudizio rescissorio limitato al rideterminazione della pena, essendo l’affermazione di responsabilità coperta dal giudicato parziale, non assumendo evidentemente alcuna rilevanza rispetto al caso concreto l’evoluzione giurisprudenziale rispetto alla continuazione, ed il riferimento al comportamento successivo al reato, trattandosi di condotte di reato reiterate poste in essere in tempi diversi (Sez n. 35813 del 12/05/2021, Rv. 281854);
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO che appare reiterativa dell medesime doglianze già valutate come inammissibili;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna processuali e della somma di euro 3000 in favore della Così deciso il giorno 6 febbraio 2026 il ricorrente al pagamento delle spese cassa delle ammend a