Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1222 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli civili, per i reati di lesioni aggravate in danno di COGNOME NOME e ingiustificato, fuori dalla propria abitazione, di uno strumento atto ad offendere
dato atto che, con memoria in data 8 novembre 2022, il difensore della parte c costituita ha rassegnato le proprie conclusioni ed ha depositato nota-spese;
considerato che:
V i primi tre motivi di ricorso, con i quali sono denunciati la violazione degli 192 cod. proc. pen. e 52 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riguardo alla pr fatto (siccome ritratta dalle prove dichiarative: parte civile COGNOME e testi COGNOME) e al diniego di riconoscimento della scriminante della legittima difesa inammissibili, perché deducono la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per cen l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Se 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) e perché sono affidati a doglianze generiche, quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttame disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; S n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) – (pagg. 5-7, della sentenza impugnata, in si è dato diffusamente conto delle prove dichiarative e documentali compulsate e ragioni del maturato convincimento sulla base di esse) -, ed unicamente dir sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura de probatorie, al di fuori dell’allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili trav emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (S n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
v che il quarto motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della violazione d bis cod. pen. e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, p diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della pu particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del g colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli el di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rile 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. 7, penultimo capoverso della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute parte civile per il giudizio del grado che si liquidano in Euro 3.510,00 oltre acc legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il g del grado liquidate in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Il Consiglir ,, ietensore COGNOME Così deciso il 12 dicembre 2022