Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50761 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PRATA SANNITA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 gennaio 2023, la Corte d’appello di Campobasso ha riformato la sentenza del 21 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Isernia ha condanNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 349, comma secondo, cod. pen., per avere, quale propri e custode della res, violato i sigilli posti al fabbricato in corso di costruzione sito in Venafr sotto sequestro dal Gip del Tribunale di Isernia in data 14 ottobre 2011. Nella specie, la d’appello ha pronunciato sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi de 131 bis cod. pen.
Avverso la sentenza in epigrafe indicata ha presentato ricorso per cassazione Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso e ne ha chiesto l’annullamento, formulando un unico motivo di ricorso. Il ricorrente, in particolare, lamenta l’errata appli della legge penale, in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., posto che la Corte d ha applicato l’art. 131 bis cod. pen., senza aver considerato il limite ostativo previs norma, costituito dalla presunzione di abitualità. Il giudice erroneamente ha applicato la di non punibilità, sebbene l’imputato fosse gravato da numerosi precedenti penali in mate edilizia, della stessa indole rispetto quello in contestazione. Evidenzia il ricorrente, in che la mera diversità del titolo di reato e dell’oggettività giuridica non assume alcuna ril essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’applicazione della disposizione, la sol commissione di più reati della stessa indole, anche se per questi vi sia stata assoluzion tenuità del fatto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto. Le Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591, Tusha e Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 Rv. 266595, COGNOME, hanno affermato che l’art. 13 bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Tra questi rileva il limite ostativo costitui dall’abitualità del reato, che ricorre anche quando l’autore ha commesso più reati della st indole, oltre quello oggetto del procedimento. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fi valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento anche ai reati in prece ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 26 Tushaj).
v.
Con riferimento a tale condizione ostativa all’applicazione della causa di non punibi prevista dall’art. 131-bis cod. pen., si è precisato in giurisprudenza che l’identità dell’i reati commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esamiNOME, verificando, concreto, se i reati presentino caratteri fondamentali comuni o se i reati siano moss medesimi motivi (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186; Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 – 07). Infatti, la nozio di reati della stessa indole, stabilita dall’art. 101 cod. pen., comprende tutti i reati ch una stessa disposizione di legge (criterio formale) e quelli che, sebbene previsti da disposi diverse, presentano caratteristiche comuni, le quali attengono per esempio ai motivi che hann indotto il reo a delinquere, alle modalità di realizzazione e ai risultati conseguiti sostanziale).
Si ribadisce che la definizione di reati “della stessa indole” prescinde dalla id della norma incriminatrice o del bene giuridico violato, ma fa riferimento ad una ser indicatori che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali co fra i diversi reati. Si tratta di una valutazione sostanziale che tiene in considera natura dei fatti o i motivi che li hanno determinati, le finalità, le modalità esecutive delle e il contesto in cui le diverse violazioni si collocano. Si è, ad esempio, ritenuto che sia stessa indole le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di omesso soccorso in ca incidente stradale previste dal Codice della Strada (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016) reati di omesso versamento IVA e di omesso versamento delle ritenute certificate rispet al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (Sez.3, n. 29400 del 15/02/2019 il reato previsto dall’art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 (Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166); il reato di furto in abitazione e di spac stupefacenti (Sez. 6, m 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869).
Al riguardo, tuttavia la Corte d’appello non ha fatto buon governo dei suddetti princi quanto, dopo aver evidenziato la tipologia di abuso e le sue dimensioni, in ordine al presuppo ostativo, ha affermato che i tre precedenti penali, uno dei quali risalente nel t costituiscono fattispecie diverse da quella in contestazione, in quanto si riferiscono a vio di norme nelle costruzioni edilizie. Il giudice ha quindi preso in considerazione e val precedenti penali dell’imputato, ritenendo tuttavia che non vi fosse alcun limite ostat riconoscimento della causa di non punibilità, a causa della diversità dell’oggetto giur tutelato rispetto quello in contestazione. Tuttavia, il giudice ha trascurato di valutar fattispecie di violazione di sigilli contestata concerneva la prosecuzione di opere abusive manufatto abusivo, sottoposto a vincolo reale, realizzato per soddisfare le medesime esigenz abitative, in violazione della normativa edilizia. Il giudice ha trascurato quindi di consid indicatori alla base della valutazione di abitualità del reato, ovvero la comunanza dei motiv base delle condotte criminose, connessi all’intento di realizzare o di protrarre l’effettuaz opere edilizie abusive.
Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso all’udienza del 9 novembre 2023
il Consigliere estensore