Particolare tenuità del fatto: quando la gravità della condotta prevale sulla non abitualità
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli istituti più discussi del diritto penale moderno, offrendo una via d’uscita per condotte che, pur essendo reati, non presentano un’offensività tale da giustificare una sanzione. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’analisi rigorosa della condotta complessiva.
I fatti e il ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un imputato condannato alla pena di un anno di reclusione e diecimila euro di multa per violazioni legate alla normativa sulle manifestazioni sportive (Legge 401/1989) con l’aggravante della recidiva. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Secondo la tesi difensiva, il giudice di merito avrebbe errato nell’escludere il beneficio, poiché il comportamento non poteva essere considerato abituale.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il motivo di ricorso era manifestamente infondato, in quanto non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, non aveva negato il beneficio basandosi sull’abitualità del comportamento, ma sulla gravità oggettiva della condotta offensiva.
Il ruolo della pericolosità della condotta
Nella valutazione della particolare tenuità del fatto, il giudice deve considerare non solo la frequenza degli episodi, ma anche la natura della norma violata e il pericolo che la condotta mira a prevenire. Nel caso di specie, la violazione di misure di prevenzione in contesti sportivi è stata ritenuta incompatibile con il concetto di tenuità, data l’alta pericolosità sociale insita in tali azioni.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Se la motivazione è logica e coerente, non può essere sindacata in sede di legittimità. Nel caso analizzato, il giudice territoriale ha correttamente valorizzato la tipologia di condotta e la misura di prevenzione violata, ritenendo che l’offesa non fosse affatto tenue, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un episodio isolato o meno. La Cassazione ha ribadito che la pericolosità della condotta è un criterio ermeneutico fondamentale per escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come un diritto soggettivo basato sulla sola mancanza di precedenti o sulla non abitualità. È necessario che l’offesa sia realmente minima. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, fissata in tremila euro a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Basta la non abitualità per ottenere la particolare tenuità del fatto?
No, il giudice deve valutare prioritariamente la gravità dell’offesa e le modalità della condotta, che possono escludere il beneficio anche per fatti isolati.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Quali criteri usa il giudice per valutare la tenuità dell’offesa?
Si considerano le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza, come previsto dall’articolo 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42749 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42749 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, COGNOME, imputato del reato di all’ art. 6 commi 1 e 6 della I. 401/1989 e 99 comma 4 cod. pen. e condannato alla pena di ann 1 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motiva con riguardo all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità fatto ex art. 131 bis cod. pen., argomentando che la stessa non poteva essere nella specie esclusa in considerazione della non abitualità del comportamento;
Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce del chiaro dat normativo e non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato, che non ha rigettato la richiesta per l’abitualità del comportamento, bensì sul ri della ritenuta non tenuità della condotta offensiva tenuta, correttamente valorizzata, in fo principi ermeneutici già espressi da questa Corte in casi analoghi, con riguardo alla misur prevenzione violata ed alla pericolosità della tipologia di condotta che la stessa mira prevenire (cfr. Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787), senza che giudizio di fatto al proposito compiuto dal giudice di merito possa essere in questa sede rivis in assenza di specifiche censure sulla motivazione addotta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.