Particolare tenuità del fatto: i limiti nel reato di evasione
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale moderno, specialmente quando si intreccia con reati contro l’amministrazione della giustizia come l’evasione. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante un soggetto che, nonostante le restrizioni imposte dalla detenzione, è stato sorpreso nei pressi di un locale pubblico. L’analisi della sentenza permette di comprendere quali siano i criteri rigorosi adottati dai giudici per escludere benefici di legge in presenza di condotte ritenute sintomatiche di una pericolosità sociale non trascurabile.
Il caso e la violazione delle prescrizioni
La vicenda trae origine dalla condanna di un uomo per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale. Il soggetto, già gravato da precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, aveva violato gli obblighi della detenzione avvicinandosi a un esercizio pubblico. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità legata alla scarsa offensività della condotta. Secondo la tesi difensiva, l’episodio avrebbe dovuto essere inquadrato come un fatto di lieve entità, tale da non giustificare una sanzione penale piena.
La decisione della Suprema Corte sulla particolare tenuità del fatto
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come i motivi di impugnazione fossero una mera riproposizione di quanto già esaminato e correttamente respinto nei gradi di merito. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla gravità del fatto non può limitarsi a un’analisi astratta della norma, ma deve calarsi nel contesto specifico della condotta del reo e dei suoi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella considerevole gravità del fatto accertata dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che l’avvicinamento a un locale pubblico non può essere considerato un evento di scarso rilievo quando il soggetto è sottoposto a detenzione per reati gravi, come quelli legati al traffico di stupefacenti. Tale comportamento dimostra una palese inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e un rischio concreto di reiterazione di condotte illecite in luoghi di aggregazione. Pertanto, la natura del reato presupposto e le modalità concrete della violazione impediscono di ritenere l’offesa come ‘particolare tenue’, rendendo inapplicabile l’articolo 131-bis del codice penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio di rigore: la particolare tenuità del fatto non è un automatismo applicabile a ogni violazione di lieve entità esteriore. Quando la condotta rivela una sfida alle prescrizioni giudiziarie o si inserisce in un quadro di pericolosità soggettiva legata a precedenti specifici, il beneficio viene negato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a conferma della natura pretestuosa del ricorso presentato.
Quando si applica la particolare tenuità del fatto?
Si applica quando l’offesa è di scarsa entità e il comportamento non è abituale, valutando le modalità della condotta e l’esiguità del danno.
Perché l’avvicinamento a un locale pubblico ha escluso il beneficio?
Perché il soggetto era detenuto per reati di droga e tale condotta è stata ritenuta sintomatica di una gravità incompatibile con la tenuità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39910 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17225/NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ove fa riferimento alla considerevole gravità del fatto (avvicinamento a un locale pubblico in presenza di detenzione determinata da condanne per stupefacenti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2023