Particolare tenuità del fatto: quando la gravità del dolo impedisce il beneficio
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento giuridico essenziale per evitare che condotte di scarso rilievo offensivo portino a conseguenze penali sproporzionate. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione rigorosa della condotta del reo e dell’intensità dell’elemento soggettivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questo istituto, confermando che la persistenza nel reato e un dolo marcato sono ostacoli insormontabili per l’ottenimento della non punibilità.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato una sentenza di merito che negava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come la decisione del Tribunale fosse solidamente motivata. Il punto centrale della controversia riguarda la valutazione della gravità del fatto, che deve tenere conto non solo del danno arrecato, ma anche delle modalità della condotta. Quando il comportamento illecito prosegue deliberatamente anche dopo l’accesso della Polizia Giudiziaria, viene meno il requisito della tenuità.
Requisiti per la particolare tenuità del fatto
Per accedere al beneficio della non punibilità, il giudice deve riscontrare un’esiguità del danno o del pericolo e una modalità della condotta che non riveli una particolare pericolosità sociale. La Cassazione ha sottolineato che l’intensità del dolo gioca un ruolo determinante: una volontà criminale persistente e reiterata nel tempo è incompatibile con il concetto di fatto tenue. Inoltre, l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale è un indice chiaro della gravità attribuita dal giudice di merito alla vicenda.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta analisi dei fatti operata nei gradi precedenti. I giudici hanno rilevato che la condotta non poteva essere considerata di scarsa rilevanza a causa della sua protrazione temporale e della consapevolezza dell’imputato, che ha continuato l’attività illecita nonostante i controlli subiti. Il mancato pagamento di eventuali sanzioni amministrative, pur citato, non è stato l’unico elemento decisivo, poiché la gravità intrinseca della condotta e l’intensità del dolo sono state ritenute di per sé sufficienti a escludere il beneficio. La Corte ha dunque ravvisato una valutazione di merito adeguata e priva di vizi logici.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come scappatoia in presenza di condotte caratterizzate da una spiccata volontà di violare la norma. La decisione conferma la condanna del ricorrente non solo alle spese processuali, ma anche al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende, sanzionando così un ricorso ritenuto palesemente infondato. Questo orientamento protegge l’integrità del sistema penale, garantendo che il beneficio sia riservato esclusivamente a episodi realmente episodici e di minima offensività.
Quando viene esclusa la particolare tenuità del fatto?
Viene esclusa quando il dolo è particolarmente intenso, la condotta prosegue dopo i controlli delle autorità o la pena inflitta è superiore al minimo edittale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro.
Il mancato pagamento di sanzioni amministrative influisce sulla tenuità?
Può essere un elemento di valutazione, ma la gravità della condotta e l’intensità del dolo sono i fattori principali per decidere sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50140 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50140 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di ROVIGO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME risulta inammissibile, perché il motivo è palesemente infondato.
La sentenza impugnata/ con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità / rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave per l’elev intensità del dolo e per la protrazione della condotta fin dopo l’accesso della PG. La motivazione sul mancato pagamento della sanzione amministrativa non risulta determinante per l’esclusione della particolare tenuità risultando sufficienti i motivi sulla gravità della condotta; infatti, la pena irrogata ris superiore al minimo edittale, come espressamente evidenziato dal Tribunale.
Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023