Particolare tenuità del fatto: i limiti della non punibilità
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale, poiché incide direttamente sulla punibilità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice può negare questo beneficio, focalizzandosi sulla gravità della condotta e sulla discrezionalità nel calcolo della pena.
Il caso e la decisione della Corte
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello, contestando due punti fondamentali: l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e l’eccessività del trattamento sanzionatorio ricevuto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente l’impianto motivazionale dei giudici di secondo grado.
Secondo gli Ermellini, le doglianze del ricorrente non hanno scalfito la solidità della sentenza impugnata, che aveva correttamente evidenziato la gravità del reato. Tale gravità è stata desunta non solo dall’episodio specifico, ma anche dalla reiterazione e dalla professionalità dimostrata dal soggetto nella condotta illecita.
Analisi dei fatti
La vicenda processuale ruota attorno a condotte che i giudici di merito hanno qualificato come non occasionali. La difesa sosteneva che l’entità del fatto potesse rientrare nei parametri della tenuità, ma la Corte di Appello aveva già confutato tale tesi. La Cassazione ha rilevato come il ricorso fosse, di fatto, una riproposizione di critiche già ampiamente superate nei precedenti gradi di giudizio, senza l’apporto di nuovi elementi di diritto.
La discrezionalità nella pena
Un punto centrale della decisione riguarda la graduazione della pena. La Corte ha ricordato che il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nell’applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. Non è necessaria una spiegazione dettagliata per ogni singolo punto se la pena finale non è di gran lunga superiore alla media edittale. In questo caso, il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto coerente con la gravità oggettiva e soggettiva del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di autosufficienza della motivazione del giudice di merito quando questa richiama correttamente i parametri dell’art. 133 c.p. La Corte ha sottolineato che la particolare tenuità del fatto non può essere concessa se emergono elementi di professionalità nel reato, poiché tali fattori denotano una pericolosità sociale incompatibile con il beneficio. Inoltre, l’obbligo di motivazione specifica sulla pena scatta solo in presenza di sanzioni insolitamente elevate, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che la particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede un’assenza di gravità che mal si concilia con condotte reiterate o professionali. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento funge da monito sulla necessità di basare i ricorsi su vizi logici o giuridici reali, piuttosto che sulla mera richiesta di una rivalutazione del merito già operata dai giudici precedenti.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il giudice riscontra una gravità del reato basata sulla reiterazione delle condotte o sulla professionalità del reo, rendendo l’offesa non tenue.
Il giudice deve sempre giustificare analiticamente la pena inflitta?
No, una motivazione dettagliata è obbligatoria solo se la pena è significativamente superiore alla media edittale; altrimenti basta il riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41991 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censurano la mancata applicazione della causa d non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l’eccessivo trattamento sanzioNOMErio sono riproduttiv di critiche già confutate dalla Corte di appello là dove la sentenza ha ritenuto, da un ca determinante la gravità del reato apprezzata sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod (pag. 8 della sentenza terzultimo periodo), d’altro canto, che gli stessi elementi valorizz termini di reiterazione e professionalità della condotta giustificassero il trattamento sanzion in concreto determiNOME; che, infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalit giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente c conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessari specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gra lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro Rv. 271243), evenienza – quest’ultima – non corrispondente all’ipotesi sottoposta al vaglio questa Corte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.