Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso è inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penale italiano per evitare la sanzione in casi di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione rigorosa da parte dei giudici di merito, come confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso e la contestazione sulla particolare tenuità del fatto
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero approfondito a sufficienza le ragioni per cui il fatto non potesse essere considerato di lieve entità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che la Corte territoriale aveva fornito argomenti logici e giuridici corretti per negare il beneficio. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi privi di fondamento.
I criteri di valutazione del giudice
Un punto centrale della decisione riguarda le modalità con cui il giudice deve valutare la particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha chiarito che il giudizio sull’offesa deve certamente rifarsi ai criteri indicati dall’art. 133, primo comma, del codice penale (che includono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione). Tuttavia, non è richiesta una disamina analitica di ogni singolo elemento se il giudice ne individua alcuni considerati assorbenti e decisivi per escludere la tenuità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione del diniego è valida quando indica chiaramente i fattori ritenuti rilevanti nel caso specifico. Non sussiste un obbligo di motivazione enciclopedica su tutti i parametri dell’art. 133 c.p. se la gravità dell’offesa emerge già da alcuni elementi chiave della condotta. In questo senso, la Cassazione ha richiamato i propri precedenti orientamenti, sottolineando che il sindacato di legittimità deve limitarsi a verificare la tenuta logica del ragionamento espresso nella sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come un diritto incondizionato, ma deve poggiare su presupposti oggettivi di minima offensività che il giudice di merito ha il potere di escludere con motivazione sintetica ma coerente. Per i soggetti coinvolti in procedimenti penali, ciò evidenzia l’importanza di una strategia difensiva che sappia valorizzare concretamente gli elementi di scarsa rilevanza del fatto sin dal primo grado di giudizio, poiché in sede di legittimità lo spazio di manovra si restringe alla verifica della coerenza della motivazione.
Il giudice deve analizzare tutti i parametri dell’art. 133 c.p. per negare la tenuità del fatto?
No, la Cassazione ha stabilito che è sufficiente indicare gli elementi ritenuti rilevanti e decisivi per escludere la particolare tenuità, senza doverli esaminare tutti analiticamente.
Cosa succede se un ricorso sulla particolare tenuità del fatto è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Qual è il limite del controllo della Cassazione su questo istituto?
La Cassazione verifica solo che la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e basata sui criteri legali, senza poter riesaminare i fatti nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51526 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne h motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3);
che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare ten del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’ effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficien l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore