Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 02/02/1978
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confe decisione del Giudice monocratico del Tribunale della medesima città del 22/09/2023, che dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settemb 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza con obbligo di soggiorno nel Comune di Casavatore, cui era sottoposto e, per l’effetto, condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME tramite il proprio difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi (violazione di leg 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancato riconoscimento dell’istituto di 131-bis cod. pen.; violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., p illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze generiche, negate a causa di una errata valutazione, compiuta in ordine agli elementi positivo; violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per manifes della motivazione, con riferimento alla fissazione del trattamento sanzionatorio, rico titolo di continuazione interna per ciascuna delle violazioni indicate nel capo d’imput
Le doglianze non possono superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogici interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito a questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in legittimità.
Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenu è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno so presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebb Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l’istituto de quo, a tal fine valorizzando la moltitudine di episodi violativi delle prescrizioni, accertati a carico del soggetto.
Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto ad accogliere la richiesta di co delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio che rientrano n discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato con logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il qu motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i paramet dall’art. 133 cod. pen. – tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una
in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati ch assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza; la sen impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità;
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025.