Particolare tenuità del fatto: i limiti della punibilità
La particolare tenuità del fatto è un istituto che permette di non punire condotte che, pur essendo reati, presentano un’offesa minima. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che la valutazione del giudice di merito non può essere ignorata se basata su elementi concreti come l’intensità del dolo. La decisione ribadisce che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame dei fatti già accertati.
Il rigetto del ricorso per genericità
Nel caso in esame, il ricorrente ha contestato la decisione della Corte di Appello che aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano eccessivamente generici e non affrontavano le specifiche ragioni fornite dai giudici di secondo grado. Questa mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile, impedendo alla Cassazione di entrare nel merito della questione.
L’importanza della motivazione sulla colpevolezza
La Corte di Appello aveva giustificato il diniego basandosi sulla gravità soggettiva della condotta. In particolare, l’intensità del dolo mostrata durante l’allontanamento del soggetto è stata considerata incompatibile con il concetto di tenuità. I giudici hanno sottolineato che le ragioni dell’allontanamento non permettevano di considerare il fatto come un’offesa di scarso rilievo sociale o giuridico.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione. Se la sentenza di appello è logicamente coerente e spiega chiaramente perché il dolo è considerato intenso, il controllo di legittimità si ferma. La genericità del ricorso impedisce di scardinare la motivazione del giudice di merito, che rimane dunque valida e definitiva. La condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende sottolinea la natura pretestuosa o carente dell’impugnazione.
Le conclusioni
La sentenza sottolinea come la particolare tenuità del fatto non sia un diritto incondizionato dell’imputato. Essa richiede una valutazione complessiva della condotta e dell’elemento soggettivo. Chi intende ricorrere in Cassazione deve presentare argomentazioni specifiche e non limitarsi a una critica generica della decisione precedente, pena l’inammissibilità e la condanna pecuniaria. La stabilità delle decisioni di merito è garantita quando la motivazione è priva di vizi logici evidenti.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il giudice riscontra un dolo intenso o una condotta che non può essere considerata di lieve entità in base alle circostanze concrete del caso.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Comporta la conferma della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
La Cassazione può rivalutare i fatti di causa?
No, la Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione, senza entrare nel merito dei fatti accertati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1721 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla pun motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto ne ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell’art. 131-bis c pen. sotto il profilo dell’intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle dell’allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; a t. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammend
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Così deciso il 19 dicembre 2022
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