Particolare tenuità del fatto: i limiti della punibilità
La Suprema Corte ha recentemente chiarito i confini della particolare tenuità del fatto in un caso di violazione delle prescrizioni. La decisione sottolinea l’importanza dell’intensità del dolo nella valutazione della condotta.
Il controllo delle autorità e la condotta contestata
Il caso trae origine da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine presso l’abitazione di un soggetto sottoposto a misure restrittive. La difesa ha contestato la percezione del suono del campanello da parte degli agenti, cercando di invalidare la ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che le modalità del controllo sono state accertate correttamente nei gradi di merito.
Intensità del dolo e particolare tenuità del fatto
Un punto centrale della discussione riguarda l’applicabilità dell’articolo 131-bis del codice penale. La difesa ha richiesto l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ma i giudici hanno respinto la richiesta. La ragione risiede nell’intensità del dolo manifestata dal ricorrente, il cui allontanamento ingiustificato non può essere considerato un’offesa di scarsa entità.
Particolare tenuità del fatto: la decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per il tentativo di indurre la Corte a una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici, confermando la validità delle motivazioni espresse dalla Corte di Appello.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della causa di non punibilità è stata congruamente motivata. L’intensità della volontà criminale e le circostanze dell’allontanamento impediscono di qualificare la condotta come tenue. Inoltre, la già avvenuta concessione delle attenuanti generiche non permetteva ulteriori riduzioni basate sugli stessi elementi.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede una valutazione rigorosa della gravità del reato e della colpevolezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a dimostrazione della manifesta infondatezza del ricorso.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso?
Comporta la fine del procedimento con la conferma della sentenza precedente e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quale ruolo gioca l’intensità del dolo nel giudizio penale?
Un dolo intenso indica una volontà decisa di violare la legge, impedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche se l’offesa sembra lieve.
È possibile contestare la percezione di un suono in Cassazione?
No, le questioni di fatto relative alle modalità di un controllo non possono essere rivalutate nel giudizio di legittimità se la motivazione è logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1731 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1731 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo relativo alla percezione del suono del campanello dell’abitazione inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferimento alle concr modalità del controllo eseguito dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispett puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell’art. 131cod. pen. sotto il profilo dell’intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle dell’allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non s suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo è stato già respinto sul rilievo della già disposta concessione attenuanti generiche; art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Co COGNOME estensore COGNOME