Particolare tenuità del fatto e reati di contraffazione
La particolare tenuità del fatto rappresenta un istituto cardine del sistema penale moderno, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario per condotte che, pur essendo reati, presentano un’offensività minima. Tuttavia, la sua applicazione non è un automatismo, ma l’esito di una valutazione complessa che coinvolge le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo.
Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, un imputato condannato per contraffazione e ricettazione ha tentato di invocare l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p. La difesa ha sostenuto che i giudici di merito avessero errato nel valutare il certificato penale, scambiando condanne precedenti per successive. Tale errore, secondo il ricorrente, avrebbe viziato la decisione sulla gravità del comportamento.
Il valore dei beni nel mercato illegale
La Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi alla sola analisi dei precedenti penali. Un elemento determinante è rappresentato dal valore economico della merce coinvolta. Nel caso di specie, i beni destinati al mercato clandestino possedevano un valore non trascurabile. Questo dato oggettivo impedisce di considerare l’offesa come “minima”, indipendentemente dalla cronologia delle condanne passate.
Il mercato della contraffazione danneggia l’economia legale e la fede pubblica. Quando il volume d’affari potenziale o il valore intrinseco dei beni sequestrati supera una certa soglia, il legislatore e la giurisprudenza concordano nel ritenere che l’interesse pubblico alla punizione debba prevalere sulla tenuità.
Il sindacato di legittimità sui fatti
Un punto cruciale della sentenza riguarda i limiti del ricorso per cassazione. I giudici di legittimità non possono procedere a una nuova valutazione del merito, ma devono limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici di appello. Se la motivazione è coerente e fondata su elementi oggettivi, come il valore dei beni, essa non è sindacabile.
La difesa non è riuscita a smontare gli altri pilastri della decisione, limitandosi a contestare un singolo aspetto del certificato penale. Questo ha reso il ricorso manifestamente infondato, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che la decisione dei giudici territoriali poggia su una base logica solida. L’esclusione della causa di non punibilità è stata motivata non solo dai precedenti, ma soprattutto dalla natura e dal valore dei beni inseriti nel circuito illegale. Tale valutazione di merito è stata ritenuta corretta e priva di vizi logici, rendendo irrilevante la disputa sulla datazione delle condanne precedenti ai fini del giudizio finale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per beneficiare della particolare tenuità del fatto non basta l’assenza di condanne recenti. Occorre che l’intera vicenda processuale dimostri un’offesa di scarso rilievo. La condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la severità con cui la Corte valuta i ricorsi privi di fondamento giuridico solido, specialmente in ambiti che toccano la sicurezza del commercio e la proprietà industriale.
Cosa impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Il riconoscimento è impedito quando il valore dei beni coinvolti nel reato non è trascurabile e la condotta presenta un’offensività significativa per il mercato.
Il giudice di Cassazione può rivalutare le prove del processo?
No, la Cassazione verifica solo la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata senza entrare nel merito dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28898/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza grado in forza della quale NOME era stato condannato alla pena ritenuta di i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dif fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione relativamente alla mancata a di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p., assumendo che i giudici di appello erano incorsi in un e proprio travisamento in relazione al contenuto del certificato penale in atti.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure pro Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di leg già escluso, nel caso in esame, la “particolare tenuità del fatto”, tenuto conto che il fatto non poteva essere ritenuto “minima/e” in ragione del non trascurabile valore dei beni inseri mercato clandestino e pure valutate f .g”successive” condanne specific:he a carico dell’imputa Orbene la circostanza che, come dedotto e comprovato dal ricorrente, le condanne rig fatti “precedenti”, non inficia la tenuta logica della motivazione in quanto i giudici d escluso la “particolare tenuità del fatto” anche in ragione di altri elementi in relazione ai qu difesa nulla ha dedotto.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammis declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente