Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10981 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10981 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (cui: CODICE_FISCALE) nato a (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d’appello di Firenze; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 18 settembre 2023 nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975;
che con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonchØ il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.;
che con il secondo motivo si eccepisce l’immotivata eccessività del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo Ł manifestamente infondato in quanto ripropone i medesimi profili di censura già disattesi dalla Corte di appello con adeguate e puntuali argomentazioni avendo evidenziato come la condotta del ricorrente, posta in essere in stato di ubriachezza, fosse tale da molestare e creare allarme nei passanti e dunque inidonea a far ritenere il fatto tenue o occasionale;
che il secondo motivo, per le medesime ragioni sopra indicate, Ł manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata argomentato puntualmente in ordine alla congruità dello stesso sulla base dell’allarme e del fastidio procurato alle persone con la condotta per la quale Ł stato condannato; pena, peraltro, individuata in una misura di poco superiore al minimo e comunque inferiore alla media;
che Ł inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della
motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01);
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore