Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10717 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10717 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 14.2.2025 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 12.10.2023 di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
Permesso che i motivi articolati nel ricorso sono da considerarsi generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sugli omologhi motivi d’appello;
Ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla motivazione della esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che la Corte d’appello abbia adeguatamente ritenuto il fatto di non particolare tenuità, tenuto conto che la violazione della prescrizione di non uscire di casa prima delle 8.00 era avvenuta oltre un’ora prima del limite stabilito e che alla base della stessa vi erano ragioni di nessuna consistenza, denotanti una palese superficialità dell’imputato nell’approccio alla osservanza dei divieti imposti dalla misura della prevenzione;
Ritento, pertanto, che la sentenza impugnata, in modo nient’affatto manifestamente illogico, abbia considerato il fatto privo di minima o trascurabile offensività e abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);
Ritenuto, quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata abbia richiamato congruamente i precedenti penali del ricorrente, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre le censure già dedotte come motivo d’appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025