Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41070 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41070 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CITTA DI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 del GIUDICE DI PACE di MACERATA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che è pacifico che l’imputato, raggiunto da decreto di espulsione del da successivo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, notificatogli il 16 novembre 2020, non vi ha ottemperato, essendo stato sorpreso in Tolentino il 26 novembre 2020;
che, in ordine al tema introdotto con l’unico motivo di ricorso, il giudice di pace ha spiegato, in termini in questa sede incensurabili, che il comportamento oggetto di addebito non può considerarsi particolarmente tenue, cioè scarsamente offensivo, in ragione della concomitante dedizione di NOME COGNOME all’illecito, attestata dalle circostanze nelle quali egli, sospettato d avere commesso un furto ai danni di un centro commerciale della zona e già gravato da numerosi pregiudizi, è stato fermato ed identificato;
che, a tal fine, appare opportuno rammentare che nel procedimento penale davanti al giudice di pace, ai fini dell’applicabilità della causa di improcedibilità d cui all’articolo 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto), devono considerarsi congiuntamente l’esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l’occasionalità del fatto (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 4 n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/06/2023.