Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la pronunciata dal Tribunale di Venezia in ordine ordine al reato di cui all’art. 18 285/92 e succ. mod. In particolare i giudici del gravame avevano invece confermato la in ordine al reato, avevano ritenuto inapplicabile l’art. 131 bis ed , avevano ridotto la pena inflitta.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabil 131 bis cod pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha ripropost questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giuri questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute inf giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericit indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argoment decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal moment quest’ultima non può ignorare fe espficitazioni del giudice censurato senza cadere aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cann non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/212002, COGNOME, Rv. 221693), Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifes illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per pa del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. p necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essend l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 -Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Co territoriale ha richiamato le oggettive modalità della condotta, connota atteggiamento oppositivo nei confronti degli operanti e alla pericolosità della condo tenuta nel centro cittadino. In ordine al trattamento sanzionatorio, i giudici di mer riferimento all’esistenza di precedenti a carico dell’imputato e alle modalità dell
rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, limiti atti a far emergere in misura sufficiente tI pensiero del giudicante circa rade pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò va giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazioni dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli element sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolari sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decis implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confuta sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME).
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei m consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la p dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. ivi compresa l intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22111/2000, Rv. 217266 – 01 ).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il cpnsiglier estensore GLYPH
Il Presi