Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti di applicazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i paletti entro cui questo beneficio può essere concesso, sottolineando l’importanza dei precedenti penali e della gravità della condotta.
Il caso: un ricorso contro la decisione della Corte d’Appello
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. La difesa lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio, e l’imputato ha quindi deciso di rivolgersi ai giudici di legittimità per ottenere una revisione di tale decisione.
I principi delle Sezioni Unite sulla particolare tenuità del fatto
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato i principi consolidati espressi dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13681/2016). Secondo questo orientamento, la valutazione sulla tenuità del fatto deve essere complessa e congiunta, analizzando tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Il giudice deve tenere conto, ai sensi dell’articolo 133 del codice penale, dei seguenti elementi:
* Modalità della condotta: come è stato commesso materialmente il reato.
* Grado di colpevolezza: l’intensità del dolo o il livello della colpa.
* Entità del danno o del pericolo: le conseguenze concrete prodotte dalla condotta illecita.
L’obiettivo è raggiungere un’equilibrata considerazione di tutti questi fattori per determinare il reale disvalore del reato.
L’importanza della personalità dell’imputato
Oltre agli aspetti oggettivi del reato, il giudice è tenuto a considerare anche la personalità dell’imputato e le forme di estrinsecazione del suo comportamento. Questa analisi serve a valutare la gravità complessiva del fatto, il contrasto con la legge e, di conseguenza, il concreto bisogno di pena. Un reato, anche se astrattamente di modesta entità, può assumere una valenza diversa se commesso da un soggetto con una spiccata tendenza a delinquere.
Le motivazioni
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato che le modalità obiettive della condotta e, soprattutto, i precedenti penali dell’imputato non permettevano di qualificare il fatto come un’offesa minima e trascurabile. La presenza di precedenti per reati ‘anche gravi e specifici’ è stata considerata un indice negativo decisivo, che impediva di ritenere l’episodio come un fatto isolato e di scarsa rilevanza penale. La Corte ha quindi ritenuto che il giudice di secondo grado avesse fatto una corretta applicazione dei principi di diritto, valutando in modo completo tutti gli elementi a disposizione per escludere la particolare tenuità del fatto.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando la storia criminale dell’imputato e la natura stessa della sua condotta indicano un disvalore che supera la soglia della ‘minima offensività’. La valutazione del giudice non può limitarsi al singolo episodio, ma deve estendersi a un giudizio complessivo che tenga conto di tutti gli indici rilevanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i ricorsi inammissibili proposti senza che vi fossero elementi per escludere la colpa nella loro presentazione.
I precedenti penali escludono sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
No, non automaticamente. Tuttavia, la loro presenza, specialmente se per reati gravi e specifici, è un elemento cruciale che il giudice valuta insieme alle modalità della condotta. Come dimostra questo caso, possono essere decisivi per escludere il beneficio.
Quali elementi considera il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. In particolare, considera le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e la personalità dell’imputato, al fine di determinare il disvalore complessivo del reato e il concreto bisogno di pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, è tenuta a versare una somma di denaro, determinata equamente dalla Corte, alla Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri che il ricorso è stato proposto senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il 05/12/1971
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibili per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudi sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l’art. 131-bis cod. pen. dopo aver considerato la personalità dell’imputato e le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall’imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.
Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, he evidenziato che le modalità obiettive della condotta e i precedenti penali dell’imputato (per reati anche gravi e specifici) non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024